Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di iniziative proprie della Regione nell'ambito della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione - Ricorso del Governo - Lamentata int...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 luglio 2007, depositato in cancelleria il 17 luglio 2007 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto in via principale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale), e «in particolare - a titolo indicativo e non esaustivo -» degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della predetta legge.

    Ad avviso del ricorrente, la Regione Valle d'Aosta, con il prevedere, all'art. 2 della legge impugnata, iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale rivolte prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione e che la Regione opera attuando iniziative proprie oppure valorizzando e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 3 della stessa legge nell'ambito della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, ha legiferato - oltre che nella materia della cooperazione decentrata - anche e direttamente in quella della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale parte integrante della politica estera dell'Italia e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che la materia nella quale ricade la legge impugnata esula altresi' da quelle che, in base agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, sono attribuite alla Regione medesima.

    Ne', secondo l'Avvocatura generale, si potrebbe invocare nella fattispecie l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e rivendicare cosi' la maggiore autonomia assegnata alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «rapporti internazionali». Infatti, nella sentenza n. 211 del 2006, la Corte costituzionale ha affermato che l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., nel delineare la competenza legislativa spettante in via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra meri "rapporti internazionali" da un lato e "politica estera" dall'altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, e' una componente peculiare e tipica dell'attivita' dello Stato, che ha un significato diverso e specifico rispetto al termine "rapporti internazionali": mentre questi ultimi sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneita' rispetto al nostro ordinamento, la "politica estera" concerne l'attivita' internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalita' ed al suo indirizzo.

    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le attivita' e le iniziative di cooperazione internazionale disciplinate nella legge impugnata (ed in particolare negli articoli indicati a titolo non esaustivo), sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, prerogativa esclusiva dello Stato, come e' confermato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), che dispone che la «cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarieta' tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP».

    La difesa erariale sottolinea, in particolare, che il combinato disposto degli artt. 2, 6 e 7 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007 - che disciplina i modi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale in relazione ai Paesi destinatari e alla tipologia delle azioni previste - e l'art. 3 della medesima legge - che individua i soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarieta - si pongono in aperto contrasto con l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 49 del 1987, che rimette al Ministro degli affari esteri la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito deve essere attuata la cooperazione allo sviluppo e l'indicazione degli strumenti di intervento.

    Inoltre, l'art. 4 della legge impugnata, nel prevedere contenuto e modi di attuazione delle iniziative e dei programmi di cooperazione internazionale, non tiene conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 49 del 1987 (a norma del quale «La politica della cooperazione allo sviluppo e' competenza del Ministro degli affari esteri. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo»), ne' di quanto affermato nell'art. 5 della stessa legge, che attribuisce alla competenza del Ministro degli affari esteri la funzione di promuovere e coordinare ogni iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

    Il ricorrente deduce che le norme impugnate prevedono un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale, degli interventi di emergenza e dei destinatari dei benefici sulla base di criteri, per l'individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa Regione.

    Esse, inoltre, implicando anche l'impiego diretto di risorse (umane e finanziarie) in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano una serie di attivita' tipiche della politica estera, riservate in modo esclusivo allo Stato.

    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la semplice affermazione di principio, contenuta nell'art. 1 della legge impugnata, in base alla quale gli «interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale» dovranno sempre avvenire «in conformita' a quanto stabilito dall'art. 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione [...] nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato», non vale ad escludere la lesione della sfera di competenza statale. Infatti, posto che la normativa statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia deve ritenersi quella dettata dall'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nella citata sentenza n. 211 del 2006 la Corte costituzionale ha precisato che il predetto art. 6, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilita' della ripartizione delle competenze legislative di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, specifiche e particolari cautele per lo...

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