Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilita' della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile ratione temporis - Questione r...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promosso con ordinanza del 9 febbraio 2007 dal Giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra la S.R. Termotecnica s.n.c. ed il Comune di Crespina, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Pisa ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale del testo originario dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonche' dell'articolo 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che il giudice a quo premette di avere gia' sollevato analogo incidente di costituzionalita', definito dalla Corte costituzionale con ordinanza - la n. 23 del 2007 - di restituzione degli atti ad esso rimettente, in ragione delle modifiche apportate al testo del censurato art. 126-bis, comma 2, dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), introdotto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;

che il Giudice di pace di Pisa illustra...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT