Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Azione di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali - Applicazione delle norme che disciplinano il rito del lavoro - Conseguente previsione di termini a comparire inferiori a quelli stabiliti per i giudizi risarcitori concernenti ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), promosso con ordinanza del 14 maggio 2007 dal Giudice di pace di Alcamo nel procedimento civile vertente tra T. P. ed altri n. q. di esercenti la patria potesta' sui minori T. G. ed altra e F. G. ed altra, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio per risarcimento di danno alla persona, a seguito di incidente stradale, il Giudice di pace di Alcamo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), nella parte in cui - disponendo che «alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti a incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile» - non prevede che i termini a comparire siano pari, se non superiori, a quelli previsti in materia di risarcimento di danni a cose, conseguenti a incidenti stradali, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, rendendosi applicabili - in forza del rinvio operato dalla norma censurata - gli artt. 415 e 416 del codice di procedura civile, il convenuto dispone di un termine insufficiente, attesa l'importanza e la delicatezza della materia, per prendere posizione sulle questioni proposte, spiegare tutte le difese, indicare i mezzi di prova e spiegare le eccezioni non rilevabili di ufficio e le domande riconvenzionali;

che, in base alle norme richiamate, infatti, tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione, deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni, e la costituzione del contenuto deve avvenire...

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