Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione amministrativa - Ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Presentazione a mezzo servizio postale - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilita' della questione - Reiezione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, nel t...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004 n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004 n. 271, promosso con ordinanza del 3 novembre 2006 dal Giudice di pace di Torino sul ricorso proposto da Abdelhamid Ftoutou contro il Prefetto di Torino, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Giudice di pace di Torino, con Ordinanza emessa il 3 novembre 2006, sul ricorso presentato a mezzo posta da Ftoutou Abdelhamid (al momento trattenuto presso il Centro di Permanenza Temporaneo - C.P.T. «Brunelleschi» di Torino, in forza del provvedimento del Questore di Torino emesso il 1° settembre 2006) avverso il decreto di espulsione n. 3032/06 emesso in pari data dal Prefetto di Torino, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non consente allo straniero l'utilizzo del servizio postale ai fini del ricorso diretto avverso il decreto prefettizio di espulsione.

    Il rimettente ritiene che, in assenza di una espressa previsione che consenta la presentazione del ricorso a mezzo del servizio postale, dovrebbe ritenersi che l'opposizione al decreto di espulsione sia proposta ritualmente soltanto con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice territorialmente competente.

    Secondo il giudice a quo, l'impossibilita' di utilizzare il mezzo postale nella circostanza, contrasta con i principi sanciti negli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le medesime considerazioni in virtu' delle quali la Corte costituzionale, con le sentenze n. 98 del 2004 e n. 520 del 2002, e' pervenuta, rispettivamente, alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a proposito della opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in tema di deposito degli atti ai fini della costituzione nel giudizio tributario.

    Osserva il rimettente che in termini non dissimili da quelli delle pronunce appena richiamate, il procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, e' improntato alla massima semplicita' di forme, al punto che il legislatore si limita ad individuare il giudice competente per territorio...

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