Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 4 luglio 2008 (della Corte d'appello di Roma) Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo della stampa a carico del senatore Cesare Previti per le opinioni espresse nei confronti di David Maria Sas...

La Corte d'appello di Roma

R i l e v a i n f a t t o

Con sentenza in data 4 novembre 2004 il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di Previti Cesare, in ordine al reato di diffamazione ai danni della parte civile Sassoli David Maria per improcedibilita' della azione penale.

Il Tribunale rilevava in sentenza: il Previti in una dichiarazione rilasciata il 16 giugno 1995 alla stampa e pubblicata dalla agenzia ANSA aveva dichiarato che il Sassoli era «partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e specificatamente diretto ad annebbiare anche verita' pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalita' o per opportunita' di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche».

Nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Roma, all'udienza 27 giugno 2003, veniva disposta la trasmissioni degli atti al Senato della Repubblica - di cui il prevenuto faceva parte all'epoca dei fatti - affinche' si esprimesse in ordine alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68 Cost., delle dichiarazioni del prevenuto medesimo.

La Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari esprimeva una proposta con cui ravvisava il contesto politico in cui i fatti si erano verificati ritenendo che «le dichiarazioni rese dal Previti non siano da ricondurre ad una polemica di natura meramente personale bensi' ad una manifestazione del pensiero di natura essenzialmente politica».

La proposta veniva quindi approvata dalla assemblea il 18 marzo 2004 e le affermazioni dell'imputato ritenute insindacabili: l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'imputato non veniva pertanto concessa.

In seguito al provvedimento del Senato il tribunale, condividendo sostanzialmente quanto nel provvedimento medesimo affermato, pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 129, primo comma, c.p.p. di non doversi procedere nei confronti del Previti.

Avverso tale sentenza propone appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedendo che la Corte sollevi conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 ed all'esito pronunci sentenza di annullamento della sentenza impugnata.

Rileva il p.m. appellante che le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare sono coperte da insindacabilita' quando siano connesse funzionalmente con l'attivita' parlamentare (Corte cost. n. 289/1998): tale nesso, peraltro, sussiste quando il parlamentare, nella sua critica espressa extra moenia riproduce dichiarazioni gia' rese nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari (Corte cost. n...

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