Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Denunciata irragionevolezza e dispari...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 21 febbraio, del 7 marzo, del 2 e del 4 aprile (nn. 10 ordinanze) 2007 dal Tribunale di Firenze, del 6 luglio 2007 dal Tribunale di Roma e del 28 febbraio 2007 dal Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. da 588 a 595, da 682 a 686, 726 e 846 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35, 39 e 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2007 e n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con quattordici ordinanze di identico tenore, deliberate rispettivamente il 21 febbraio 2007 (r.o. n. 588 del 2007), il 7 marzo 2007 (r.o. n. 589 del 2007), il 2 aprile 2007 (r.o. n. 590 del 2007), il 4 aprile 2007 (r.o. numeri 591, 592, 593, 594, 595, 682, 683, 684, 685 e 686 del 2007) ed il 28 febbraio 2007 (r.o. n. 846 del 2007), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) - nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che il rimettente - il quale procede in tutti i giudizi a quibus, sia pure con riti diversi, nei confronti di persone di nazionalita' straniera, accusate di non avere ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale - dubita che la previsione edittale, entro i cui limiti dovrebbe fissare le pene nel caso di condanna degli imputati, sia stata introdotta secondo un criterio di proporzionalita' rispetto alle caratteristiche del fatto incriminato;

che l'incongruenza del trattamento sanzionatorio sarebbe manifesta alla luce della vicenda evolutiva che ha segnato la materia, posto che le pene per l'indebito trattenimento sarebbero state fortemente inasprite, per specie e quantita', ad appena due anni dall'introduzione della fattispecie incriminatrice, senza alcuna corrispondenza con una modificazione sostanziale del fenomeno regolato;

che del resto, a parere del rimettente, il legislatore avrebbe reso manifesta la ratio diversa ed effettiva del proprio intervento, mirato a contrastare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004 - con cui era stata dichiarata l'illegittimita' dell'art...

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