Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Dipendenti della soppressa Agensud transitati nelle Amministrazioni dello Stato - Diritto alla restituzione dei contributi previdenziali versati non piu' utili a pensione dopo l'iscrizione all'INPDAP - Limitazione al personale cessato dal servizio tra il 13 ottobre 1993 e l...
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), promosso con ordinanza del 25 maggio 2007 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Massimo Vanni ed altra e l'I.N.P.D.A.P., iscritta al n. 757 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.P. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella;
Uditi gli avvocati Flavia Incletolli e Maria Morrone per l'I.N.P.D.A.P. e l'Avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di due giudizi civili riuniti promossi da Vanni Massimo e Perticaroli Paola contro l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), «nella parte in cui consente una interpretazione volta a non applicare il beneficio della restituzione dei contributi a tutti i dipendenti della ex Agensud, che, cessato ex lege il rapporto di lavoro con tale Agenzia ed esercitata l'opzione "b" di cui all'art. 14-bis, comma 1 dello stesso decreto, siano transitati presso amministrazioni statali ricongiungendo il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e non abbiano scelto il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza»;
che...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA