Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure cautelari personali - Ipotesi di aggravamento della misura disposto nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello - Obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia - Mancata previsione - Lamenta violazi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 6 settembre 2007 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, iscritta al n. 837 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo di interrogare la persona nei cui confronti sia stato disposto l'aggravamento della misura cautelare, ai sensi del precedente art. 276, comma 1, nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello;

che dinanzi al rimettente e' impugnata l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'istanza, presentata dalla difesa dell'imputato, di declaratoria dell'inefficacia - per mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia - della misura della custodia cautelare in carcere, disposta ai sensi dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen., a seguito di trasgressione delle prescrizioni inerenti l'originaria misura degli arresti domiciliari;

che l'aggravamento della misura, precisa il rimettente, era stato disposto dal giudice di primo grado, dopo la pronuncia della sentenza di condanna e prima della trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio di gravame;

che, riferisce ancora il giudice a quo, in sede di appello cautelare la difesa dell'imputato ha contestato, tra l'altro, il presupposto sul quale e' motivato il rigetto dell'istanza de libertate , e cioe' che, trattandosi di misura cautelare disposta nell'ambito della «procedura sanzionatoria» regolata dall'art. 276 cod. proc. pen., non occorresse procedere ad un successivo interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen.;

che secondo la tesi difensiva occorrerebbe distinguere tra l'ipotesi di aggravamento della misura cautelare prevista dall'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. (violazione della prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari), nella quale l'interrogatorio non sarebbe richiesto, e l'ipotesi di aggravamento disposto ai sensi del comma 1 del medesimo art. 276, nella quale, invece, l'interrogatorio dovrebbe ritenersi prescritto a pena di estinzione della misura;

che il rimettente condivide l'interpretazione della difesa e ritiene, in linea con il piu' recente indirizzo della Corte di cassazione (sono richiamate le sentenze 2 ottobre 2006, n. 1600 e 7 aprile 2005, n. 21407), che l'aggravamento...

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