Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva - Applicazione della nuova disciplina anche ai proced...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO ; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 20 aprile e dell'8 agosto 2006 dalla Corte d'appello di Trieste nei procedimenti penali a carico di A.A. e di L.A. ed altro, iscritte ai nn. 138 del registro ordinanze 2007 e 30 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2007 e n. 9 prima serie speciale, dell'anno 2008;

Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con due ordinanze sostanzialmente coincidenti nella parte motiva (r.o. n. 138 del 2007 e n. 30 del 2008), la Corte di appello di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive - e dell'art. 10 della medesima legge, recante il relativo regime transitorio;

che la Corte rimettente premette, ai fini della rilevanza, di essere investita degli appelli proposti dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, avverso due sentenze del Tribunale di Udine, rispettivamente di non doversi procedere per difetto di querela (r.o. n. 138 del 2007) e di assoluzione con la formula perche' il fatto non sussiste (r.o. n. 30 del 2008);

che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 - il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod...

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