Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti - Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi di eguaglianza, di legalita', di personalita' della responsabilita' pen...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 69, quarto comma, e 99 del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n, 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 21 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Genova, del 15 luglio 2006 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, del 19 maggio e del 5 ottobre (nn. 2 ordd.) 2006 dal Tribunale di Cagliari, del 15 giugno 2006 dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, del 7 novembre 2006 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, del 20 dicembre 2006 dal Tribunale di Urbino, del 6 luglio 2006 dal Tribunale di Reggio Emilia, del 19 gennaio 2007 dal Tribunale di Roma, del 17 novembre 2006 dal Tribunale di Ragusa, del 6 dicembre 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, del 16 gennaio 2007 dalla Corte d'appello di Torino, del 22 febbraio 2007 dal Tribunale di Roma, del 14 (nn. 2 ordd.) e del 28 novembre e del 21 dicembre 2006 dal Tribunale di Prato, del 1° febbraio 2007 dal Tribunale di Roma, del 18 dicembre 2006 dal Tribunale di Torino, del 17 aprile 2007 dal Tribunale di Roma, del 16 febbraio 2007 dalla Corte d'appello di Torino, del 13 marzo 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, del 31 maggio 2007 dal Tribunale di Reggio Emilia e del 23 aprile 2007 dal Tribunale di Tempio Pausania, rispettivamente iscritte ai nn. 9, 20, 71, 282, 283, 318, 341, 345, 348, 382, 394, 417, 420, 485, da 513 a 515, 517, 534, 537, 598, 607, 679 e 736 del registro ordinanze 2007 e al n. 18 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 39 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2007 e n. 8 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 15 luglio 2006 (r.o. n. 20 del 2007), il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 19 gennaio 2007 (r.o. n. 382 del 2007), e il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza emessa il 23 aprile 2007 (r.o. n. 18 del 2008), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, vieta di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.;

che, ad avviso dei rimettenti, la norma censurata si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, determinando un «appiattimento» del trattamento sanzionatorio di situazioni assai diverse: e cio' - secondo l'ordinanza r.o. n. 382 del 2007 - anche all'interno della stessa categoria dei recidivi reiterati, parificando gli imputati ritenuti meritevoli di una pluralita' di attenuanti e quelli ai quali ne sia riconosciuta una sola; i recidivi per reati «bagatellari» e quelli per reati gravissimi; i recidivi per reati risalenti nel tempo e quelli per reati commessi recentemente;

che la disposizione denunciata rischierebbe, altresi', di imporre l'applicazione di pene manifestamente sproporzionate per eccesso, inidonee, come tali, ad esplicare una funzione rieducativa del condannato: fenomeno, questo, puntualmente riscontrabile nei giudizi a quibus , concernenti reati di detenzione o cessione illecita di sostanze stupefacenti da ritenere di lieve entita', ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); attenuante i cui sensibilissimi effetti di mitigazione della pena rimarrebbero neutralizzati dal divieto censurato;

che l'ordinanza r.o. n. 382 del 2007 rileva, altresi', come l'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) consenta tuttora, per i reati di competenza del giudice di pace e in relazione alla recidiva reiterata infraquinquennale, quel giudizio di prevalenza delle attenuanti che la norma censurata nega per i reati di competenza di giudici superiori, in caso di mera recidiva reiterata: donde un ulteriore profilo di irrazionalita' della norma stessa;

che analoga questione di legittimita' costituzionale e' sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza emessa il 18 dicembre 2006 (r.o. n. 537 del 2007);

che, a parere del rimettente, con il novellato art. 69, quarto comma, cod. pen. il legislatore avrebbe introdotto un irragionevole automatismo, presumendo nell'imputato recidivo reiterato - senza possibilita' di prova contraria - una capacita' a delinquere talmente elevata da non poter essere sopravanzata da attenuanti, di qualsiasi genere e numero;

che tale automatismo potrebbe imporre l'applicazione di sanzioni manifestamente sproporzionate, con conseguente lesione del principio di eguaglianza e della finalita' rieducativa della pena: lesione apprezzabile specie in presenza di circostanze attenuanti cosiddette indipendenti, che presuppongono una valutazione legislativa di particolare tenuita' dell'offesa (quale, nella specie, quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990); nonche' quando i precedenti penali che costituiscono lo status di recidivo reiterato risultino di modesta gravita' o risalenti nel tempo;

che emblematica dell'irragionevolezza della scelta legislativa sarebbe, altresi', l'eclatante disparita' di trattamento che la norma denunciata si presta ad indurre fra i concorrenti nel medesimo fatto: disparita' di trattamento puntualmente riscontrabile nel giudizio a quo, in cui - a fronte d'una cessione illecita di stupefacenti di modestissima gravita' oggettiva, commessa in concorso da due imputati, uno dei quali recidivo semplice e l'altro recidivo reiterato - quest'ultimo si troverebbe esposto all'applicazione di una pena minima sei volte superiore a quella irrogabile al primo;

che la legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - del divieto sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. e' posta in dubbio anche il Tribunale di Prato, con ordinanze emesse il 14 novembre 2006 (r.o. n. 513 e n. 514 del 2007), il 28 novembre 2006 (r.o. n. 515 del 2007) e il 21 dicembre 2006 (r.o. n. 517 del 2007);

che il Tribunale rimettente osserva come il divieto censurato determini non solo disparita' di trattamento per situazioni fattuali obiettivamente omogenee (ad esempio, nel caso di detenzione di un quantitativo mimino di stupefacenti da parte di due soggetti in concorso, uno dei quali soltanto recidivo reiterato); ma anche risposte sanzionatorie piu' gravi per casi meno gravi (ad esempio, nel caso di detenzione di quantitativi minimi di stupefacente da parte del recidivo reiterato, rispetto alla detenzione di quantitativi superiori da parte di soggetto incensurato, che possa comunque fruire dell'attenuante di cui...

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