Ordinanza del 5 maggio 2008 emessa da1 Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Cassatella Antonio contro Ministero della giustizia Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Obbligo di motivazione del voto verbalizzato in termini alfanumerici - Esclusione in base al ...

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 196 del 2007 proposto da Cassatella Antonio, rappresentato e difeso dagli avv. Giandomenico Falcon, Christian Ferrazzi e Daria de Pretis ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Trento, via SS. Trinita' n. 14;

Contro il Ministero della giustizia - Commissioni esami di avvocato e/o Corte appello di Perugia e Trento per la sessione esami 2006/2007, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in largo Porta Nuova n. 9 e' per legge domiciliata, per l'annullamento del giudizio di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame di avvocato per l'anno 2006, nonche' di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, con riferimento particolare ai giudizi espressi dalla III Sottocommissione in relazione al «parere di diritto penale» e all'«atto giudiziario».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008 ― relatore il consigliere Mario Mosconi ― l'avv. Daria de Pretis per il ricorrente, l'avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F a t t o e d i r i t t o

  1. ― Con sentenza non definitiva n. 72 del 20 marzo 2008, relativa al presente ricorso, avente ad oggetto l'impugnativa del giudizio netativo degli scritti redatti dall'istante in sede di esami di abilitazione alla professione forense, sessione 2006-2007 venivano respinte due delle tre censure dedotte dal ricorrente; una, in particolare, veniva dichiarata inammissibile, facendo essa leva sulla assenta necessita' di ottenere, in questa sede, una rinnovata valutazione degli elaborati svolti, essendo cio' pacificamente escluso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635, Sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4659, Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155); l'ulteriore rilievo, con il quale si lamentava che, a parita' di spessore dei relativi elaborati, quelli di altri candidati sarebbero stati valutati con maggiore benevolenza, e' stata invece ritenuto infondato nel merito.

    Eguale conclusione negativa avrebbe dovuto assumersi per la residuale censura, con la quale era stato dedotto il difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice alla luce della denunciata inidoneita' ad esternarlo da parte del cosiddetto voto alfanumerico, tenuto conto al riguardo del consolidato indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato; tuttavia, con la recente sentenza 30 maggio 2006, n. 193, questo Tribunale, dopo aver osservato che «pur sussistendo l'esistenza. di qualche principio di segno opposto, e' ormai piu' che maggioritario e pressoche' consolidato presso il giudice d'appello quell'orientamento giurisprudenziale secondo 11 qua/e, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, l'onere di motivazione della valutazione forense e' sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio affanumerico (o numerico), configurandosi quest'ultimo come formula sintetica che vale ad esternare adeguatamente il giudizio tecnico delle CC.GG.», aveva, peraltro, argomentatamente concluso che il detto indirizzo collideva con quello fatto proprio nella propria precedente pronuncia n. 351 del 2001, confermata integralmente in quella sopra richiamata, accogliendo per conseguenza il ricorso.

    Ai fini della definizione del suddetto motivo deve essere dunque ricordato che l'indirizzo adottato della IV sez. del Consiglio di Stato sull'anzidetta questione con le decisioni n. 537, 538, 539, 540, 541, 543 e 689 del 2008) fanno propria, invece, la sufficienza del voto alfanumerico nel giudizio in sede generale di legittimita'; che, inoltre, proprio con riferimento al prodotto ricorso l'ordinanza 20 settembre 2007, n. 95, con cui questo tribunale aveva accolto la domanda di misura cautelare, disponendo che gli elaborati scritti del candidato fossero riesaminati da altra Sottocommissione ed ammettendolo con riserva a sostenere le prove orali subordinatamente all'emissione di un giudizio positivo sulle stesse prove, e' stata totalmente riformata dalla sez. IV, del Consiglio di Stato con ordinanza 27 novembre 2007, n. 6146, che ha richiamato a tal fine le proprie precedenti contrarie pronunce 12 giugno 2007, n. 3114 e 2 marzo 2007, n. 1009 in ordine all'inesistenza di un obbligo di motivazione diverso da quello dell'espressione del solo voto cosiddetto alfanumerico.

    Ad avviso del Collegio pare, peraltro, possibile ancora una volta lumeggiare le ragioni che indubitano sul piano della legittimita' costituzionale la ormai «granitica» giurisprudenza del Consiglio di Stato, che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT