Ordinanza del 5 maggio 2008 emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Stenico Clara contro Ministero della giustizia Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Obbligo di motivazione del voto verbalizzato in termini alfanumerici - Esclusione in base al «diri...

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 189 del 2007 proposto da Stenico Clara, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Tomasoni ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Trento, via Grazioli n. 5;

Contro il Ministero della giustizia - Sottocommissioni I e II esami per avvocato - sessione 2006/2007 c/o Corte Appello di Trento e Commissione esame per avvocato sessione 2006 c/o Corte Appello di Perugia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in largo Porta Nuova n. 9, e' per legge domiciliata, per l'annullamento del verbale delle Sottocommissioni per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Trento, sessione 2006, con il quale la dott.ssa S.C. non e' stata ammessa alla prova orale ed, altresi', del presupposto verbale della prima sottocommissione presso la Corte di appello di Perugia, nonche' di ogni atto connesso o presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008 - relatore il consigliere Mario Mosconi - l'avv. Beatrice Tomasoni per la ricorrente, l'avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Con sentenza non definitiva n. 68 del 19 marzo 2008, relativa al presente ricorso - avente ad oggetto l'impugnativa del giudizio negativo degli scritti redatti dall'istante in sede di esami di abilitazione alla professione forense, sessione 2006/2007 - sono state respinte due delle tre censure dedotte dalla ricorrente.

    In particolare il Collegio ha al riguardo rilevato che, dagli artt. 22 del r.d.l. 23 novembre 1933, n. 1578 e 17-bis, 22, 23 e 24 del r.d. 23 gennaio 1934, n. 37 emerge soltanto che i criteri direttivi menzionati nell'art. 22, nono comma del r.d. n. 1578 del 1933 debbano essere comunicati alle Commissioni giudicatrici locali, ma che non sussista per esse alcun formale obbligo di motivare il singolo giudizio finale.

    Su tale fondamento legislativo il secondo ed il terzo motivo sono stati disattesi con la precisazione che, per quanto concerne quest'ultimo, non era possibile accertare in giudizio l'arbitraria applicazione dei detti criteri generali, atteso che, in sede di giurisdizione generale di legittimita', non compete al giudice la possibilita' di sostituire la propria valutazione a quella formulata dalla Commissione d'esame (Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635; sez. IV 5 settembre 2007, n. 4659; sez. IV 17 settembre 2004, n.6155).

    Eguale conclusione negativa avrebbe dovuto assumersi per la residuale censura, con la quale era stato dedotto il difetto di motivazione dell'espresso giudizio alla luce della totale inidoneita' ad esternarlo da parte del cosiddetto voto alfanumerico; e cio' tenuto conto del consolidato indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato; tuttavia, con la recente sentenza 30 maggio 2006, n. 193, questo tribunale, dopo aver osservato che «pur sussistendo l'esistenza di qualche principio di segno opposto, e' ormai piu' che maggioritario e pressoche' consolidato presso il giudice d'appello quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, l'onere di motivazione della valutazione forense e' sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico (o numerico) configurandosi quest'ultimo come formula sintetica che vale ad esternare adeguatamente il giudizio tecnico delle CC.GG.», aveva, peraltro, argomentatamente concluso che il detto indirizzo collide con quello fatto proprio nella propria precedente pronuncia n. 351 del 2001, confermata integralmente in quella sopra richiamata, accogliendo per conseguenza il ricorso.

    Ai fini della definizione del primo motivo deve essere dunque ricordato che l'indirizzo adottato della IV sez. del Consiglio di Stato sull'anzidetta questione con le decisioni n. 537, 538, 539, 540, 541, 543 e 689 del 2008) fanno propria, invece, la sufficienza del voto alfanumerico nel giudizio in sede generale di legittimita'; che, inoltre, proprio con riferimento al prodotto ricorso l'ordinanza 20 settembre 2007, n. 90, con cui questo tribunale aveva accolto la domanda di misura cautelare, disponendo che gli elaborati scritti della candidata fossero riesaminati da altra Sottocommissione ed ammettendola con riserva a sostenere le prove orali subordinatamente all'emissione di un giudizio positivo sulle stesse prove, e' stata riformata dalla sez. IV del Consiglio di Stato con ordinanza 12 dicembre 2007, n. 6504, che ha richiamato a tal fine le proprie precedenti contrarie pronunce cautelari 2 marzo 2007, n. 1009 e 25 settembre 2007, n.n. 6854 e 6855 in ordine all'inesistenza di un obbligo di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT