Ordinanza dell'11 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile promosso da Medcenter Container Terminal S.p.A. contro I.N.P.S. ed altri Previdenza - Prescrizione quinquennale delle obbligazioni contributive, salvo per quelle ritenute aiuti illegittimi di Stato dalla Commissione europea, soggette a prescrizione de...

IL TRIBUNALE

All'udienza straordinaria dell'11 febbraio 2008 ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ordinanza nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 1359/2007 R.G.A.C. e vertente tra Medcenter Container Terminal S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. avv. M. Persiani, Camillo Pargoletti, prof. Giampiero Proia, Andrea Paroletti, Felice Badolati, opponente e INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed SCCI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitesi congiuntamente e rappresentate e difese dall'avv. A. Fazio; Equitalia Etr S.p.A. concessionario del servizio di riscossione dei tributi, contumace, opposti.

Con ricorso depositato il giorno 26 luglio 2007 la societa' ricorrente Medcenter Container Terminal S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, adisce il Giudice del lavoro di Reggio Calabria ed assume l'illegittimita' della cartella esattoriale n. 094 2007 00154501 44 000 impugnata (relativa alla somma di euro 14.168.650,17 ed emessa per recupero sgravi, oltre accessori, in applicazione della decisione Unione europea dell'11 maggio 1999 concessi per i contratti di formazione lavoro dal novembre 1995 al maggio 2001.

Quali motivi di opposizione assume:

la prescrizione dei diritti di credito vantati ex artt. 3 e 9, legge n. 335/1995;

la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25, comma primo, lettera b) del d.lgs. n. 46/1999 non essendo stati iscritti i crediti entro il 31 dicembre dell'anno successivo dalla data di notifica del provvedimento ed, in via subordinata, in ragione della decadenza prevista alla lettera a) della stessa previsione normativa;

la mancanza di motivazione e degli essenziali riferimenti nella cartella che consentano all'ingiunto di difendersi adeguatamente;

l'insussistenza del credito per avere nel periodo in contestazione (novembre 1995-maggio 2001) la MTC ha stipulato 957 contratti di formazione lavoro nel pieno rispetto delle condizioni di legge;

l'assenza dell'obbligatorieta' diretta per i cittadini degli Stati delle decisioni della Commissione europea vincolanti solo per gli Stati destinatari per cui i diritti quesiti riconosciuti al datore di lavoro da disposizioni di legge vigenti non possono essere lesi da provvedimenti della pubblica amministrazione che sarebbero in contrasto con il principio dell'irretroattivita' dei provvedimenti amministrativi;

l'operativita' del legittimo affidamento del datore di lavoro sulla legittimita' delle agevolazioni attribuite come riconosciuto dalla sentenza della Corte di giustizia 1° aprile 2004 nella causa n. 99/2002;

che l'INPS non ha effettuato i prodromici (a pena di nullita' dei successivi provvedimenti di sgravio) accertamenti che la Commissione europea ha ritenuto che fossero necessariamente e preventivamente effettuati dalle autorita' nazionali per verificare, sulla base dei dati nella disponibilita' dei competenti uffici, la rispondenza dei CFL stipulati nel periodo 21 novembre 1995-31 maggio 2001 ai requisiti richiesti dalla decisione della commissione europea 11 maggio 1999, n. 128/2000;

che solo con lettera del 24 novembre 2004 l'INPS ha richiesto il pagamento di euro 12.808.596,96 assumendo che la societa' aveva usufruito in relazione a tutti i contratti di formazione stipulati di sgravi contrari agli standards di libera concorrenza del mercato comune europeo senza tuttavia verificare se i contratti fossero o meno difformi dai principi previsti dalla decisione della Commissione;

che sul ricorso della MTC lo stesso comitato amministratore accogliendolo ammetteva il mancato accertamento che le agevolazioni fossero effettivamente incompatibili con la disciplina comunitaria in contrasto con la decisione della Corte di giustizia del 7 marzo 2002;

che grava sull'INPS l'onere di fornire la prova in giudizio della circostanza che sussistano le condizioni che consentono il recupero delle agevolazioni che il datore di lavoro ha fruito in base e nel rispetto della legge italiana;

che i 957 contratti di formazione stipulati soddisfano i requisiti previsti dalla decisione comunitaria avendo 818 di essi determinato un incremento netto di manodopera e dei lavoratori assunti e che fra di essi 374 lavoratori assunti avevano il requisito soggettivo (eta' fino a 25 anni o sino a 29 anni per i laureati) e 204 dei lavoratori erano in stato di disoccupazione. La societa' argomentava analiticamente sul punto fornendo documentazione a supporto e chiedendo prova testimoniale sui fatti allegati;

in via subordinata, in ragione della regola fissata nell'art. 87 del trattato UE, per il quale non rientrano nell'ambito di applicazione del trattato gli aiuti che per le ridotte dimensioni non siano in grado di falsare la concorrenza fra gli stati membri (punto 115 e 119) assumeva che l'INPS non potesse recuperare gli aiuti che fossero limitati a 100.000 euro nell'arco di tre anni, per cui tale importo avrebbe dovuto essere detratto dal recupero sia per il triennio 1996-1998 che per quello 1999-2001 con l'effetto che nulla sarebbe stato dovuto all'INPS;

che la decisione della Commissione europea tende ad eliminare gli effettivi vantaggi conseguiti per effetto degli aiuti per cui deve tenersi conto dei costi ed oneri sostenuti dalla societa' per stipulare i contratti di formazione (costi per la formazione, costo della minore prestazione lavorativa connessa alla formazione, maggiori oneri fiscali conseguenti agli effetti dovuti agli aiuti);

chiede la sospensiva e, nel merito, la declaratoria di nullita/illegittimita' della cartella esattoriale.

Con decreto e' stata fissata l'udienza ai soli fini dell'esame della sospensiva nel contraddittorio al 10 agosto 2007 e quella per la trattazione del merito al 6 novembre 2007.

L'ETR S.p.A. nonostante la notifica del ricorso e del decreto non si costituisce e ne va dichiarata la contumacia nel giudizio.

Con memoria depositata il 9 agosto 2007 prima dell'udienza fissata per la discussione della sospensiva si e' costituita l'INPS assumendo l'insussistenza dei gravi motivi.

Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della SCCI S.p.A. la stessa si e' costituita con memoria depositata all'udienza dell'11 settembre 2007.

Con ordinanza del 13 settembre 2007 e' stata disposta dal giudice feriale la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale (rectius sospensione del ruolo) e fissata la prosecuzione della trattazione per il merito (revocando il precedente decreto di comparizione) al 23 ottobre 2007.

Con ulteriore memoria depositata l'11 ottobre 2007 1'INPS e la SCCI S.p.A. hanno articolato difese ed assumendo:

l'insussistenza della decadenza operante in base a successive leggi e, a ultimo, alla finanziaria del 2004 solo ai contributi ed ai premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004;

la normativa interna non puo' essere invocata per la giurisprudenza comunitaria per escludere il diritto dell'INPS e l'obbligo della Repubblica italiana di recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi dovendo il giudice interpretare la normativa interna in modo da dare attuazione al diritto comunitario e disapplicare le norme di diritto interno la cui applicazione dovesse impedire l'effettivita' del recupero;

la conformita' della cartella al modello ministeriale;

l'inapplicabilita' della prescrizione poiche' in base alla sentenza del 20 marzo 1997 (proc. 24/95) la Corte di giustizia ha ritenuto che il principio della certezza del diritto non puo' precludere la restituzione di un aiuto per il fatto che le autorita' nazionali si sono conformate con ritardo alla decisione che impone tale restituzione dovendo lo stato revocare la decisione di concessione dell'aiuto conformandosi alla decisione definitiva con cui la commissione dichiari l'incompatibilita' di un aiuto e ne ordini il recupero anche quando abbia lasciato scadere il termine previsto dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto. Che la prescrizione va ritenuta decennale attenendo ad un indebito ex art. 2953 c.c.;

che la decisione della Commissione europea e' immediatamente applicabile e non richiede alcuna procedura di recepimento poiche' l'art. 249 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 prevede che le istituzioni comunitarie prendono decisioni obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse designati. Quanto ai rapporti fra fonti comunitarie e diritto interno e' stato progressivamente elaborato dalla stessa Corte di giustizia il principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto interno incompatibile accanto al principio dell'effetto diretto delle norme comunitarie intervento in ragione di cessione di porzioni della sovranita' nazionale a favore della Comunita' europea;

che lo Stato membro resta il solo responsabile del rispetto degli obblighi senza che rilevo la circostanza che la violazione sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo in ossequio al principio di leale collaborazione sancito dall'art. 10 CE;

che opera il principio di interpretazione conforme alla stregua del quale il giudice nazionale e' tenuto ad interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto comunitario come prescritto dalle decisioni quadro previste dall'art. 34 UE;

che le decisioni della Corte di giustizia costituiscono precedente vincolante per il giudice nazionale (stare decisis) e non e' consentito sollevare questioni pregiudiziali (ex art. 234 CE) sulle quali la CGCE si sia gia' pronunciata: esse si impongono per imperativita' ed obbligatorieta' dovendo essere riconosciuto autorita' di giudicato formale e sostanziale;

che le decisioni della Corte di giustizia retroagiscono come precisato dalla stessa Corte, sia con riferimento al...

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