Ordinanza del 1° aprile 2008 emessa dal Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Apricena nel procedimento penale a carico di D'Aiello Matteo Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapp...

IL GIUDICE

Decidendo sulle eccezioni della difesa, sentito il p.m., osserva che D'Aiello Matteo - a seguito di opposizione a decreto penale - veniva tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 718, 719, n. 2 c.p., 110, nono comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (come modif. da ultimo dall'art. 22, comma 3, legge n. 289/2002. All'udienza del 1° febbraio 2005 veniva dichiarata la contumacia dell'imputato e all'udienza del 3 marzo 2005, rigettate le questioni preliminari sollevate dalla difesa, il giudice revocava l'opposto decreto penale, dichiarava aperto il dibattimento e si procedeva all'assunzione delle prove.

All'udienza del 29 giugno 2006 l'avv. Nicola De Majo, difensore del prevenuto, sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547 della legge fmanziaria n. 266/2005 in relazione all'art. 3 Cost. e all'art. 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p., nella parte in cui alle violazioni dell'art. 110, nono comma T.U.L.P.S. commesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. La difesa, inoltre, sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 110 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, nella parte in cui contrasta con la direttiva 98/34 CE.

Questo giudicante riteneva le eccezioni non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del presente giudizio, pertanto sospendeva il processo e trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale. Con ordinanza del 7 novembre 2007 la Corte costituzionale restituiva gli atti al giudice rimettente al fine di rinnovare il giudizio sulla rilevanza alla luce dell'introduzione dell'art. 1 , comma 86, legge n. 296/2006 che sostituiva l'art. 110, nono comma, r.d. n. 773/1931, cio' indipendentemente dall'ammissibilita' della questione di compatibilita' comunitaria rispetto a norme provviste di effetto diretto.

La prima eccezione non appare manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini del giudizio.

L'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005 prevede difatti l'applicabilita' delle sanzioni amministrative - anziche' quelle penali - per le violazioni dell'art. 110 T.U.L.P.S. soltanto ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria, ossia al 1° gennaio 2006, non apparendo il quadro normativo mutato alla luce dell'introduzione dell'art. 1, comma 86, legge n. 296/2006.

La norma, a parere di questo giudicante, si pone in...

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