Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Facolta' di organizzare, in favore di possessori di un diploma professionale, corsi annuali per sostenere l'esame di Stato utile ai...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

Nei confronti Provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 14 marzo 2008 recante «Disposizioni in materia di istruzione e formazione» pubblicata nel B.U.R. n. 15 dell'8 aprile 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008:

quanto agli artt. 8 e 12 per contrasto con l'art. 8 n. 29, con l'art. 9 n. 2 e n. 4 , con l'art. 19, comma 8 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), con l'art. 11 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano) nonche' per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. n) Cost.

quanto dell'art. 14, comma 8 (che sostituisce l'art. 12-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40), per contrasto con l'art. 8 n. 29 e con l'art. 9 n. 2 e n. 4 dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) nonche' per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. n) Cost.

La legge 14 marzo 2008, n. 2, della Provincia autonoma del Trentino-Alto Adige/Bolzano recante «Disposizioni in materia di istruzione e formazione» si propone di disciplinare nell'ambito della relativa provincia la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado (Capo I) il Diritto allo studio e Universita' (Capo II) la Formazione professionale (Capo III) modificando, in larga parte, le leggi provinciali previdenti in materia.

  1. - Nell'ambito di tale ultimo Capo, il Titolo I si propone di disciplinare l'esame di Stato nell'ambito della formazione professionale. In particolare, l'art. 8, rubricato «Corsi annuali» attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con le universita' italiane e straniere, la facolta' di organizzare corsi annuali in favore di persone in possesso di un diploma professionale al fine, tra l'altro di «creare i presupposti per poter sostenere l'esame di Stato ai sensi dell'art. 12, utile anche ai fini dell'accesso all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale, coreutica».

  2. - I corsi annuali di cui al comma 1 si innestano sui corsi triennali di qualifica professionale e sui successivi corsi annuali di specializzazione della formazione professionale, che si concludono con qualifiche rispettivamente diplomi professionali riconosciuti a livello nazionale. I corsi triennali e i corsi annuali di specializzazione citati comprendono, nella loro articolazione curriculare, oltre a una parte tecnica professionale, anche una parte adeguata di contenuti di cultura generale e di teoria professionale, in modo da consentire il passaggio ai corsi di cui al comma 1.

  3. - I corsi annuali di cui al comma 1 sono organizzati e attuati dalle scuole provinciali di formazione professionale, individuate a tal fine dalla giunta provinciale nel piano per la formazione.

Il successivo art. 12 (Preparazione e svolgimento dell'esame, commissione d'esame) regolamenta tale esame stabilendo testualmente che «le prove di esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali di cui all'art. 10 comma 2, nonche' in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo di cui all'art. 10 comma 4» e fissando , inoltre, la particolare composizione della Commissione.

Le disposizioni provinciali in esame, in tal modo, delineano, nell'ambito del capo della legge dedicato alla materia della formazione professionale, il percorso valido per sostenere l'esame di Stato utile ai fini dell'accesso ai corsi di studi superiori disciplinando, oltretutto, una nuova fattispecie di esame a valenza provinciale nell'ambito della formazione professionale, vertente su materie diverse dall'esame di Stato disciplinato a livello nazionale.

L'impugnativa delle disposizioni qui censurate richiede, innanzitutto, l'inquadramento della formazione professionale nell'ambito del sistema di attribuzione Stato Regioni a statuto speciale con particolare riferimento al quadro delle attribuzioni facente capo alla Provincia autonoma di Bolzano.

In via preliminare occorre considerare la disciplina di cui allo Statuto speciale del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT