Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ius superveniens piu' favo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 15 novembre 2007 dal Giudice di pace di Vasto nel procedimento civile vertente tra P.M. e l'Ufficio territoriale del Governo di Chieti, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Vasto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che e' «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato»;

che il giudice remittente evidenzia, in via preliminare, come il legislatore, «resosi conto della sproporzione della sanzione» accessoria de qua, abbia modificato la disciplina in contestazione;

che, infatti, l'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, ha novellato la formulazione dell'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, limitando l'applicazione della sanzione della confisca ai soli casi in cui ciclomotori e motoveicoli siano adoperati per commettere un reato;

che, nondimeno, secondo il giudice a quo, la nuova disciplina non puo' applicarsi alla fattispecie oggetto del giudizio principale, e cio' per effetto del principio sancito dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), secondo cui le leggi che prevedono sanzioni amministrative «si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati»;

che il remittente, pertanto, reputa di dover decidere in applicazione del testo originario dell'art...

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