Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'o...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze dell'8 gennaio 2007 dal Giudice di pace di Catanzaro e del 30 marzo 2007 dal Giudice di pace di Catania nei procedimenti civili vertenti tra G.F. e la Prefettura di Catanzaro e tra M.R. e la Regione Carabinieri Sicilia, iscritte ai numeri 17 e 22 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che i giudici di pace di Catanzaro e Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 27, 35 e 42 della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che e' «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato»;

che il remittente catanzarese - nel premettere di essere chiamato a decidere sull'opposizione, avverso verbale di contestazione di infrazione stradale, proposta dal genitore di un minorenne, sanzionato sul piano amministrativo «perche' momentaneamente sprovvisto di casco protettivo» (art. 171 del codice della strada) - reputa la previsione dell'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, che ricollega (recte: ricollegava) la sanzione accessoria della confisca del veicolo all'infrazione in questione, in contrasto con gli artt. 3, 27 e 42...

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