Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa - Trasferimento fraudolento di valori - Configurazione quale fattispecie criminosa, se posta in essere da soggetti che siano indifferentemente indagati o imputati - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di persona...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza del 13 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di B. L. P. ed altri, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza del 13 gennaio 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale «dell'art. 12-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356» (recte: dell'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione;

che il rimettente premette che nel procedimento penale a carico di B. L. P. ed altri, la difesa di alcuni degli imputati ha chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356;

che la difesa degli imputati, sempre secondo quanto riferisce il rimettente, ha affermato che i dubbi sulla compatibilita' dell'art. 12-quinquies con numerosi principi costituzionali, emersi nel corso dei lavori parlamentari di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992, hanno trovato riscontro nella sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1994, con la quale si era posta in evidenza «la confusa interferenza operata dal legislatore tra la norma incriminatrice ed il diverso istituto delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale, con particolare riferimento sia all'identita' della qualifica soggettiva rivestita dal proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione ed il soggetto imputato del reato di cui all'articolo citato, sia alla identita' delle situazioni costituenti elemento di sospetto in un caso e condotta della norma incriminatrice nell'altro»;

che, proseguendo nell'illustrare la tesi della difesa degli imputati, il rimettente osserva che le argomentazioni della sentenza n. 48 del 1994 della Corte costituzionale, formulate con riferimento al comma 2 dell'art. 12-quinquies, possono essere applicate anche al comma 1 il...

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