Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Societa' professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e societa' di capitali, operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) - Obbligo di versamento di un contributo ad un Fondo di previdenza a favore ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza del 18 ottobre 2007 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Policlinico San Donato s.p.a. ed altri e la Fondazione ENPAM, iscritta al n. 854 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione del Policlinico San Donato s.p.a. ed altri, della Fondazione ENPAM nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi gli avvocati Giustino Ciampoli per il Policlinico San Donato s.p.a. ed altri, Giulio Prosperetti per la Fondazione ENPAM e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 ottobre 2007, il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, dubita della legittimita' dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione;

che la disposizione censurata prevede che «le societa' professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le societa' di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue...

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