Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Intervento in giudizio - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilita'. Caccia - Prelievo venatorio in deroga - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento - Conseguente preclusione dell'esercizio del potere di annul...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia del 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6 aprile 2007, depositato in cancelleria l'11 aprile 2007 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2007.

Visti l'atto di costituzione della Regione Lombardia nonche' l'atto di intervento, fuori termine, della FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE) ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Ferrari per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato in data 6 aprile 2007 e depositato l'11 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Il ricorrente rileva che con la legge impugnata la Regione Lombardia ha provveduto a dettare norme per la disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). In particolare, l'art. 2 prevede che il Consiglio regionale, sentito il parere dell'INFS, o di altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, approvi annualmente il piano elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE. Il successivo art. 3 stabilisce che il Consiglio regionale, «al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole», sentito il parere dell'INFS, o di altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, approvi annualmente il piano elaborato dalla Giunta regionale, a norma dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva.

    Il ricorrente, premesso che secondo la giurisprudenza...

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