Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziche' da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Lamentato contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, prim...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza del 27 luglio 2007 dal Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello nel procedimento civile vertente tra la Sirio Impianti s.n.c. di Faranda Leone e Bonfiglio Carmelo e la R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C., iscritta al n. 834 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con ordinanza depositata il 27 luglio 2007, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto, anziche' da quella della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario;

che, nella specie, consegnato l'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario il 4 ottobre 2004, lo stesso era stato notificato l'8 ottobre 2004, mentre l'opponente si era costituito il 18 ottobre 2004;

che - rileva il rimettente - individuare nella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il momento di inizio della decorrenza del termine di costituzione dell'opponente introdurrebbe in ogni caso (sia o no questo termine dimidiato) una regola coerente con i principi piu' volte affermati dalla Corte costituzionale in materia di notificazione e, in aggiunta, pienamente allineata con i principi del processo giusto e di durata ragionevole;

che cio'...

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