Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova e' decisiva - Mancata previsione, tra le eccezion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art 10, commi 1 e 2, della stessa legge, promosso con ordinanza del 29 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di G. D. ed altri, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, «nella parte in cui, limitando l'appello alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., non prevedono l'omessa e l'erronea valutazione della prova decisiva e nella parte in cui prevedono dichiararsi l'inammissibilita' dell'appello»;

che la Corte rimettente riferisce di essere investita dell'appello proposto da un imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che - in ordine al reato di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio - aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato estinto per prescrizione, a seguito della concessione delle attenuanti generiche;

che, con i motivi di appello, l'imputato chiedeva l'assoluzione per non aver commesso il fatto, in quanto non attinto da chiamata in correita' da parte di alcun coimputato e non avendo ricevuto alcuna somma di denaro da parte del soggetto per il quale era stata adottata identica pronuncia per il medesimo fatto;

che, secondo la Corte rimettente, l'appello dovrebbe essere...

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