Ordinanza del 12 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Torino sul ricorso proposto da Borca Piera Maria contro Gavigliano Riso Giovanna Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da soggetto ammesso a gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione della parcella - Prevision...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 26256/06 R.G. - Accertamento tecnico preventivo.

Il presidente premette in fatto quanto segue:

  1. - Con decreto emesso in data 29 settembre 2006 sul ricorso di Borca Piera Maria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex d.P.R. n. 115/2002, il presidente della sezione, delegato dal presidente del tribunale per questi incombenti, dispose accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in ordine ai vizi di un immobile a lei locato, designando quale consulente tecnico il geom. Fulvio Casalis. Portato a compimento l'incarico il CTU deposito' la relazione e in data 21 novembre 2006, presento' la parcella, che venne liquidata dallo scrivente con decreto del 3 gennaio 2007 nella misura di Euro 562,68, di cui 59,00 per esposti e anticipazioni, oltre IVA e Cassa Previdenza, e posta in un primo tempo a carico della ricorrente Borca.

  2. - Con ricorso depositato il 28 marzo 2007, tuttavia, il geom. Casalis chiese che, a parziale rettifica del provvedimento, il compenso fosse posto a carico dello Stato, con evidente implicito richiamo al fatto che la Borca era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  3. - In accoglimento del ricorso questo giudice, con provvedimento in data 12 maggio 2007 dep. il 21 maggio 2007, dato atto dell'ammissione del Borca al beneficio, a rettifica del precedente decreto pose a carico dello Stato il compenso come sopra liquidato.

  4. - Ora, riconsiderato l'affare su segnalazione della cancelleria e non avendo l'erario, ne' tantomeno la Borca, corrisposto alcunche' al geom. Casalis, occorre verificare la conformita' a legge dei predetti decreti di liquidazione.

  5. - L'art. 49 del d.P.R. n. 115/2002 ha cura di ben distinguere le spettanze degli ausiliari del giudice nel processo penale, civile ed amministrativo in: «l'onorario, l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico».

  6. - L'art. 131, comma del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio) recita che: «Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario», ed il comma 4, nell'elencare la spese anticipate dall'erario, include, alla lettera a), «gli onorari e le spese dovute ai...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT