Ordinanza del 14 aprile 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Madio Vincenzo Contro il Ministero della Giustizia ed altri Professioni - Notaio - Concorso per notaio - Diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova preselettiva informatica e dei due concorsi ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6569 del 2007, proposto da Vincenzo Madio rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino e Marco Di Lullo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

Contro Ministero della Giustizia - Commissione esaminatrice del concorso bandito con d.d. 10 luglio 2006, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonche' Maurizio Monti e Lorenzo Colizzi, non costituiti, per l'annullamento:

del provvedimento di cui alla graduatoria dei candidati partecipanti alla prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso a duecentotrenta posti di notaio indetto con d.d. 10 luglio 2006 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio 2006) nella parte in cui il ricorrente non e' stato ammesso alla prova scritta;

del bando di concorso nella parte in cui, all'art. 5, comma 7, dispone che «il superamento della prova di preselezione da' diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi; tale diritto e' riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166»;

di ogni atto a questo annesso, connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso il regolamento di attuazione della legge n. 328/1995, di cui al d.m. n. 74/1997, come successivamente modificato con d.m. n. 290/1997, 339/1998 e 456/1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla udienza pubblica del 2 aprile 2008, relatore il dott. Roberto Caponigro, l'avv. Mario Sanino per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o

Il Ministero della giustizia, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2006, ha bandito un concorso a duecentotrenta posti di notaio.

Il ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva del concorso, ma, avendo riportato un solo errore, non e' stato ammesso a sostenere le prove scritte.

Di talche' - nell'evidenziare di avere superato la prova preselettiva con nessun errore in due precedenti concorsi per notaio e, in particolare, nel penultimo concorso notarile bandito con d.d.g. 20 dicembre 2002 - ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Illegittimita' derivata dell'art. 5, comma 7, del bando di concorso per incostituzionalita' dell'art. 16 d.lgs. n. 166/2006 per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche in particolare per irragionevolezza, manifesta ingiustizia, sviamento.

L'art. 5, comma 7, del bando attua le previsioni di cui agli artt. 2 e 16 d.lgs. n. 166/2006, ma il disposto di cui all'art. 16 del detto decreto sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. creando una disparita' di trattamento tra soggetti che si trovano in eguale posizione del tutto priva di una ragionevole motivazione. La norma transitoria, in particolare, limiterebbe immotivatamente l'ammissione diretta al concorso a coloro che hanno superato la prova preselettiva nell'ultimo concorso precedente a quello di cui e' causa, mentre le regole e le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sarebbero rimaste invariate anche a seguito della novella legislativa del 2006. L'art. 2 del d.lgs. n. 166/2006 stabilisce che il superamento della prova preselettiva in un determinato concorso comporta l'esonero per i due concorsi successivi, sicche' la limitazione del beneficio disposta con la norma transitoria al solo concorso antecedente sarebbe apodittica ed illogica utilizzando un diverso parametro.

Illegittimita' costituzionale legge n. 328/1995 per violazione degli artt. 3 e 97. La preselezione non potrebbe risolversi in uno strumento di decimazione dei partecipanti...

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