Ordinanza del 14 gennaio 2008 emessa dal Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento civile promosso da Giglio Vincenzo Antonio contro Anzaldi Sergio Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Esclusione dell'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc....

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 257-1/07 R.G., promossa da Giglio Vincenzo Antonio, (avv. Adele Maria Boscia - avv. Alfredo D'Aparo), appellante, contro avv. Sergio Anzaldi, (avv. Sergio Anzaldi), appellato.

Sciogliendo la riserva sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 291/2007 del Tribunale di Gela, emessa in data 26 giugno/6 luglio 2007, avanzata dall'appellante;

O s s e r v a

Trattasi di pronuncia con cui e' stata rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso atto di pignoramento presso terzi e che equivale a declaratoria del diritto della parte opposta a procedere all'esecuzione: come tale, trattasi di pronuncia non meramente dichiarativa, ma che forma un unicum con il titolo esecutivo, rientrando, cosi', nel novero delle statuizioni suscettibili di sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c.

Nella specie, deve considerarsi meritevole di apprezzamento la censura sollevata con il primo motivo d'appello, con il quale si denuncia l'errore del primo giudice per avere ritenuto che l'odierno appellante erede dell'originario debitore - deve rispondere per l'intero debito ereditario, dovendosi ritenere sussistente il fumus in conseguenza della sussistente violazione dell'art. 754 c.c., a mente del quale - contrariamente a quanto affermato dal primo giudice - non vi e' solidarieta' passiva nelle obbligazioni ereditarie.

Sennonche', l'appello (e, con esso, l'istanza d'inibitoria) e' inammissibile perche' rivolto avverso una sentenza in materia di esecuzione che, essendo stata pubblicata in data 6 luglio 2007, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, e' non impugnabile, rimanendo soggetta solo al ricorso per Cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.

L'appellante eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 616 c.p.c., cosi' come modificato con decorrenza dal 1° marzo 2006 dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, nella parte in cui non consente di proporre appello avverso la sentenza di opposizione all'esecuzione.

Osserva il Collegio che la questione e', anzitutto, rilevante per l'ovvia considerazione che la norma sospettata d'incostituzionalita' e' direttamente applicabile nel presente giudizio e sussiste, quindi, rapporto di strumentalita' necessaria tra la risoluzione della questione stessa e la decisione della presente controversia.

E' rilevante, anche, per la ritenuta sussistenza del fumus che, in ipotesi, giustificherebbe la sospensione dell'esecutivita' dell'impugnata sentenza in attesa della definizione del presente giudizio d'appello.

La questione e', altresi', non manifestamente infondata.

Ritiene il Collegio di aderire e di far proprie le diffuse ed esaurienti argomentazioni svolte in ordine a tale ulteriore presupposto dalla Corte d'appello di Salerno, che ha sollevato la medesima questione (ordinanza 18 ottobre 2006, in G.U. n. 27 dell'11 luglio 2007), e le cui considerazioni e' necessario riportare integralmente, non essendo consentita una motivazione per relationem (Corte costituzionale, ord. n. 242/2006).

In un sistema che introduce sensibili innovazioni legislative, intervenendo su quasi la meta' della disciplina del processo esecutivo previsto dal codice di rito e rendendolo - coerentemente con la nuova impostazione di una funzionalizzazione del processo civile alle esigenze dell'economia moderna - molto piu' efficiente a vantaggio del creditore, si limita sensibilmente la tutela del debitore - e, benche' tanto non rilevi immediatamente nel presente giudizio, del terzo ex art. 619 cod. proc. civ. - con la soppressione di un grado di giudizio di merito e l'equiparazione delle opposizioni ad esecuzione a quelle ad atti esecutivi, nonostante l'ontologica diversita' dei presupposti e degli oggetti delle prime e delle seconde.

In particolare, nonostante l'ampliamento del catalogo dei titoli esecutivi stragiudiziali (come si evince dal nuovo testo dell'art. 474 cod. proc. civ.) con l'inclusione - fra essi - delle scritture private autenticate (suscettibili di essere poste in esecuzione con la loro mera trascrizione nel testo del precetto) e quindi la notevole agevolazione dell'avvio della procedura esecutiva o della partecipazione ad essa attraverso l'intervento) a favore del titolare del credito anche prima ed a prescindere da un controllo giurisdizionale sul contenuto del titolo, le possibilita', per il debitore, di contestare il merito del rapporto - che potrebbe non essere...

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