LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 «Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum».

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 'Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 28 maggio 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1999

1) L'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal seguente:

'Art. 1 (Titolari del diritto di iniziativa popolare). - 1. In attuazione dell'art. 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi e' esercitata:

  1. da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;

  2. da ciascun Consiglio provinciale;

  3. dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.'.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 34 del 1999

    1. L'articolo 2 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2 (Requisiti). - 1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalita' ed il contenuto.

    2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.'.

    Art. 3.

    Modificazione dell'art. 5 della legge regionale n. 34 del 1999

    1. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal seguente:

    '7. Se la verifica di cui al comma 6 da' risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara imprescindibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento e' concluso. Se da' risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria di cui all'art. 69 dello Statuto. Della dichiarazione di improcedibilita' o della trasmissione alla Consulta e' data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.'.

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 34 del 1999

    1. L'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6 (Esame di ammissibilita' della proposta). - 1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilita' della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:

  4. competenza regionale nella materia oggetto della proposta;

  5. conformita' della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;

  6. sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;

  7. insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.

    2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta iniziera' l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare la proposta prima che la Consulta adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse del parere. La Consulta puo' convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

    3. La decisione di cui al comma 1 e' comunicata, entro cinque giorni, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento ne da'. immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.'.

    Art. 5.

    Modificazione dell'art. 7 della legge regionale n. 34 del 1999

    1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal seguente:

    '1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge. Il formato dei fogli e' libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali e' stampato il testo del progetto.'.

    Art. 6.

    Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 34 del 1999

    1. L'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 8 (Raccolta delle firme). - 1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorati l'elettore e' iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

    2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di nullita'. Sono competenti per l'autenticazione:

  8. tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 'Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale', come modificato dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 'Modifica dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori', e dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 'Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale';

  9. i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilita' al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.

    3. L'autenticazione reca - l'indicazione della data - in cui e' effettuata e puo' essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

    4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

    5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna e' comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione puo' essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa'.'.

    Art. 7.

    Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 34 del 1999

    1. L'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 9 (Esame di regolarita' della proposta). - 1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

    2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito e' redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilita':

  10. sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

  11. sulla regolarita' delle autenticazioni delle sottoscrizioni;

  12. sulla regolarita' delle certificazioni;

  13. sul numero e sulla regolarita' delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;

  14. sulla assenza di firme doppie.

    3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Puo' disporre, ove lo ritenga necessario, controlli piu' vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

    4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

  15. se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;

  16. se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

  17. se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 8;

  18. se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

    5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

  19. prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;

  20. autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

  21. corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

  22. non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

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