LEGGE REGIONALE 13 marzo 2008, n. 3 - Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle legge regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36 e 26 aprile 2007, n. 7.

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle legge regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36 e 26 aprile 2007, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 25 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 50 della legge regionale n. 12 dicembre 2007, n. 32. Investimenti nelle aziende agricole 1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 12 dicembre 2007, n. 32 (legge finanziaria per gli anni 2008/2010, e' sostituita dalla seguente:

'e) realizzazione di impianti di biogas per l'autoconsumo.'.

  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 32/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '.Detta maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacita' produttiva'.

    Art. 2.

    Modificazioni all'art. 53 della legge regionale n. 32/2007. Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie 1. Dopo il comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 32/2007 e' aggiunto il seguente:

    '3-bis. La compensazione delle perdite e' calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato delle colture distrutte dalle fitopatie o infestazioni parassitarie o delle colture distrutte per disposizione delle competenti autorita' nell'ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione e alle perdite di reddito dovute a difficolta' di reimpianto.'.

  2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 53 della legge regionale n. 32/2007, introdotto dal comma 1, e' aggiunto il seguente:

    '3-ter. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.'.

  3. Dopo il comma 3-ter dell'art. 53 della legge regionale n. 32/2007, introdotto dal comma 2, e' aggiunto il seguente:

    '3-quater. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisca che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.'.

  4. Dopo il comma 3-quater dell'art. 53 della legge regionale n. 32/2007, introdotto dal comma 3, e' aggiunto il seguente:

    '3-quinquies. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal...

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