LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2008, n. 2 - Nuove disposizioni per l''erogazione dell''indennita'' di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali.

Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennita' di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 11 dell'11 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' ed oggetto 1. La presente legge definisce le modalita' di erogazione dell'indennita' di residenza per disagiato servizio a favore dei titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici, come definiti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), al fine di assicurare sull'intero territorio regionale l'assistenza farmaceutica a tutela della salute della collettivita'.

Art. 2.

D e s t i n a t a r i 1. L'indennita' di residenza per disagiato servizio, prevista dalla legge n. 221/1968 a favore dei titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali ubicate nel territorio regionale, e' cosi' determinata:

  1. in una quota fissa di euro 1.000 erogata a tutti i titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali;

  2. in una quota variabile, in relazione al fatturato annuo del Servizio sanitario nazionale (SSN) al netto dell'IVA riguardante tutte le prestazioni con onere a carico del SSN, incluse le prestazioni di assistenza integrativa, protesica e a regolamentazione regionale, pari ad euro:

    1) 7.500, in caso di fatturato annuo del SSN inferiore ad euro 200.000;

    2) 5.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 200.001 ad euro 300.000;

    3) 3.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 300.001 ad euro 400.000;

    4) 1.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 400.001 ad euro 500.000.

    1. Al farmacista cui e' affidato un dispensario farmaceutico e' concessa un'indennita' di gestione pari ad euro 1.200, ridotta del 50 per cento nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi gratuitamente a disposizione dai Comuni o dalle Comunita' montane.

    2. Ai Comuni e alle Comunita' montane che gestiscono, singolarmente o in forma associata, farmacie rurali sono concesse le provvidenze di cui ai commi 1 e 2, nella misura e alle stesse condizioni previste per i titolari di farmacie private.

      Art. 3.

      Modalita' di erogazione 1. Le provvidenze di cui all'art. 2 sono corrisposte dall'Azienda regionale Unita' sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta unicamente ai titolari, direttori responsabili e gestori...

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