DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 luglio 2007, n. 41 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'11 novembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2390 del 16 luglio 2007

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che vogliono esercitare, nel territorio della provincia di Bolzano, in forma di lavoro autonomo o subordinato, una professione regolamentata nei settori di attivita' di cui all'allegato A. Esso attua la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

Art. 2.

Definizioni 1. Le qualifiche relative a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Nel presente regolamento si e' rinunciato a formulazioni rispettose dell'identita' di genere per non compromettere la leggibilita' del testo.

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:

    1. per professione regolamentata, l'attivita' o l'insieme di attivita' professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalita' di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;

      in particolare, costituisce una modalita' di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale;

    2. per dirigente d'azienda, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, una delle seguenti funzioni:

      1) direttore d'azienda o di filiale;

      2) institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

      3) dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o piu' reparti dell'azienda;

    3. per professione che la persona interessata intende esercitare, la professione per la quale la persona interessata e' qualificata nel proprio Stato membro d'origine, se le attivita' coperte sono comparabili;

    4. per Stato membro d'origine, lo Stato membro in cui e' stata acquisita la qualifica professionale.

      Art. 3.

      Requisiti per il riconoscimento 1 . Per le attivita' elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio e' subordinato, dalla normativa vigente, al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento e' subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attivita' in un altro Stato dell'Unione europea.

      Art. 4.

      Riconoscimento delle attivita' di cui all'allegato A, lista I 1. Per le attivita' elencate nell'allegato A, lista I, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'art. 3, comma 1, quello prestato per un periodo pari a:

    5. sei anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda;

    6. tre anni consecutivi di lavoro...

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