LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 11 - Ordinamento dei servizi.

Ordinamento dei servizi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Attivita' di servizi 1. Ai sensi della presente legge si intende per servizi una prestazione non destinata alla produzione di un bene materiale e che avviene di norma contro corrispettivo. La prestazione di servizio non puo' essere immagazzinata, conservata o trasportata, essendo il momento della produzione contestuale a quello dell'utilizzo.

  1. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attivita' di servizio, fatte salve eventuali norme speciali.

    Art. 2.

    Classificazione delle attivita' 1. Sono considerate attivita' di servizi le seguenti attivita':

    1. attivita' bancarie, finanziarie ed assicurative;

    2. poste e telecomunicazioni;

    3. trasporti e magazzinaggio;

    4. attivita' immobiliare e di noleggio;

    5. informatica, ricerca e sviluppo;

    6. servizi alle imprese;

    7. servizi alla persona;

    8. servizio nel settore della formazione destinabile alla vendita;

    9. sanita' ed altri servizi sociali destinabili alla vendita;

    10. altri servizi destinabili alla vendita.

  2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attivita':

    1. commercio e servizi ad esso strettamente connessi;

    2. libere professioni;

    3. alberghi e pubblici esercizi;

    4. attivita' artistiche;

    5. pubblica amministrazione;

    6. altri servizi non destinabili alla vendita.

  3. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, le attivita' di servizio, tenuto conto della classificazione delle attivita' economiche Ateco dell'Istituto nazionale di statistica e della classificazione prevista dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, sono cosi' suddivise:

    1. attivita' di servizio in senso stretto;

    2. attivita' di servizio classificate come artigianali o come industriali.

    Art. 3.

    Registro delle imprese 1. L'iscrizione delle imprese di servizi nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di...

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