DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 giugno 2007, n. 14 - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 «Norme in materia di governo dell''autonomia del Trentino» concernente la disciplina per il ricorso all''indebitamento da parte dei comuni e delle comunita'', dei loro enti ed organismi strumentali.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 'Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino' concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunita', dei loro enti ed organismi strumentali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'11 settembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige' si sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulla materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della Provincia;

Visto l'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. 'Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino';

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1275 di data 15 giugno 2007, avente per oggetto: 'Modifica al regolamento concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunita', dei loro enti ed organismi strumentali a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei conti sezione di controllo'.

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Operazioni di indebitamento 1. Ai fini dell'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per i comuni e le comunita', nonche' per i loro enti e organismi strumentali costituiscono indebitamento le forme di finanziamento effettuate tramite:

  1. assunzione di mutui;

  2. emissione di prestiti obbligazionari;

  3. aperture di credito;

  4. altre operazioni di finanza straordinaria disciplinate dal Titolo VI del regolamento di contabilita' provinciale (DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg).

    1. Per soggetti individuati al comma 1 non costituiscono indebitamento:

  5. le operazioni, complessivamente rientranti nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario, che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' prevista idonea copertura di bilancio;

  6. il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino, direttamente od indirettamente, a totale carico dello Stato, di altra amministrazione pubblica, diversa dalla Provincia, da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.

    1. Non e' possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti per la ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzato al ripiano di perdite.

      Art. 2.

      Spese di investimento 1. I soggetti previsti dall'art. 1 possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento; le entrate acquisite con operazioni di indebitamento hanno destinazione vincolata.

    2. Ai fini del ricorso all'indebitamento costituiscono investimenti:

  7. l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili;

  8. la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;

  9. l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili di utilizzo pluriennale;

  10. gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;

  11. l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;

  12. le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili o di opzioni di acquisto di azioni;

  13. i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di societa' controllate, di altri enti od organismi appartenenti al settore della pubblica amministrazione ovvero di altri soggetti e organismi senza fini di lucro;

  14. i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a...

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