LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 19 - Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 9 agosto 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potesta' concorrente in materia di istruzione e la potesta' esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

  1. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonche' all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.

    TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 2.

    Finalita' e principi 1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralita' della persona, della funzione educativa della famiglia, della liberta' di scelta e della pari opportunita' di accesso ai percorsi, nonche' ai principi della liberta' di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parita' dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

  2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversita' di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunita' formative, nonche' il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

  3. La Regione tutela il valore dell'identita' e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunita', favorendo la piena realizzazione delle potenzialita' di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.

  4. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunita' di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attivita' di orientamento, nonche' l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.

  5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equita' del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonche' l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

  6. La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.

  7. La Regione promuove l'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'universita' e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilita' dei soggetti coinvolti.

    TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 3.

    Valorizzazione dell'autonomia scolastica 1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realta' territoriali, nonche' al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.

  8. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.

    TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 4.

    Collaborazione istituzionale e concertazione sociale 1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale n. 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).

  9. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.

    TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 5.

    Ruolo della Regione 1. Spettano alla Regione in particolare:

    1. programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;

    2. programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi;

    3. vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale;

    4. determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilita';

    5. individuazione delle attivita' di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale;

    6. assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative.

  10. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regolamenta, altresi', il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonche' l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.

  11. In fase di prima attuazione, la continuita' del funzionamento del servizio di istruzione e' assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

  12. Con provvedimento organizzativo della giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attivita' previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.

    TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 6.

    Ruolo delle province e dei comuni 1. Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica:

    1. l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione;

    2. i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;

    3. il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

    4. la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

    5. la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;

    6. l'educazione degli adulti;

    7. la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.

  13. La giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', semplificazione, trasparenza e responsabilita', acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 22/2006, attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori.

    TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 7.

    Programmazione dei servizi 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attivita' di cui all'art. 11, comma 2.

  14. I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attivita' di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonche' per l'educazione stradale, musicale e alla salute.

  15. Gli indirizzi e i criteri comprendono altresi' indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonche' per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.

  16. La proposta della giunta regionale tiene conto in particolare dell'attivita' di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2006.

  17. Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

  18. Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.

  19. Il piano regionale dei servizi...

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