LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 19 - Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 9 agosto 2007
IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Ambito di applicazione 1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potesta' concorrente in materia di istruzione e la potesta' esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
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Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonche' all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Finalita' e principi 1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralita' della persona, della funzione educativa della famiglia, della liberta' di scelta e della pari opportunita' di accesso ai percorsi, nonche' ai principi della liberta' di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parita' dei soggetti accreditati che erogano i servizi.
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La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversita' di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunita' formative, nonche' il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
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La Regione tutela il valore dell'identita' e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunita', favorendo la piena realizzazione delle potenzialita' di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.
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La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunita' di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attivita' di orientamento, nonche' l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.
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La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equita' del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonche' l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.
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La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.
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La Regione promuove l'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'universita' e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilita' dei soggetti coinvolti.
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3.
Valorizzazione dell'autonomia scolastica 1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realta' territoriali, nonche' al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.
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Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4.
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale 1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale n. 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).
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La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5.
Ruolo della Regione 1. Spettano alla Regione in particolare:
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programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
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programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi;
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vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale;
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determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilita';
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individuazione delle attivita' di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale;
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assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative.
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La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regolamenta, altresi', il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonche' l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.
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In fase di prima attuazione, la continuita' del funzionamento del servizio di istruzione e' assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.
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Con provvedimento organizzativo della giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attivita' previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
Ruolo delle province e dei comuni 1. Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica:
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l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione;
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i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
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il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
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la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
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la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
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l'educazione degli adulti;
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la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.
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La giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', semplificazione, trasparenza e responsabilita', acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 22/2006, attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori.
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7.
Programmazione dei servizi 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attivita' di cui all'art. 11, comma 2.
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I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attivita' di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonche' per l'educazione stradale, musicale e alla salute.
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Gli indirizzi e i criteri comprendono altresi' indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonche' per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.
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La proposta della giunta regionale tiene conto in particolare dell'attivita' di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2006.
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Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.
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Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.
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Il piano regionale dei servizi...
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