DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 giugno 2007, n. 39 - Assistenza diurna agli anziani.

Assistenza diurna agli anziani.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 21 agosto 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2001 dell'11 giugno 2007;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'assistenza diurna agli anziani prevista dall'art. 8 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77. La gestione di questo servizio e' delegata ai comuni in base all'art. 10, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 2.

Definizione 1. L'assistenza diurna agli anziani consiste in:

a) gestione di un centro di assistenza diurna all'uopo autorizzata;

b) accoglienza fino ad un massimo di tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza.

  1. Il centro di assistenza diurna per anziani e l'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza sono servizi di assistenza aperta, alternativi a quelli di carattere residenziale, che offrono accoglienza, di giorno, a persone anziane che, per motivi psichici o fisici, non sono in grado di rimanere da sole nel proprio domicilio oppure necessitano di un'assistenza che non puo' essere offerta, in misura adeguata, da terze persone o dal servizio di assistenza domiciliare del distretto sociale.

  2. Nel centro di assistenza diurna e nei servizi di assistenza diurna delle case di riposo/centri di degenza non possono essere accolte persone anziane totalmente non autosufficienti, se non in casi eccezionali, per tempi limitati.

  3. L'assistenza diurna si articola in:

    a) assistenza diurna;

    b) assistenza diurna prolungata;

    c) assistenza diurna per mezza giornata.

    Art. 3.

    Autorizzazione alla gestione del centro di assistenza diurna per anziani 1. L'istituzione di un centro di assistenza diurna deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera

    u) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche.

  4. Ai fini di cui al comma 1, l'ente o l'istituzione deve presentare apposita domanda al Direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali, corredata dai seguenti documenti:

    a) copia autentica dell'atto di costituzione dell'ente o istituzione;

    b) copia dello statuto o regolamento;

    c) piano di finanziamento dell'attivita' del centro di assistenza diurna;

    d) descrizione...

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