LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 18 - Assestamento al bilancio per l''esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/424 del 25 luglio 2007 (Omissis) Art. 1.

Disposizioni non finanziaria 1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) e' apportata la seguente modifica:

  1. il comma 9-bis dell'art. 14 e' sostituito dal seguente:

    '9-bis. La carta regionale dei servizi, strumento di accesso al sistema informativo socio sanitario, sostituisce, a far data dalla sua emissione, la tessera sanitaria. Al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni, gli erogatori di prestazioni socio-sanitarie a carico del servizio sanitario regionale, compresi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti, sono tenuti ad aderire al sistema informativo socio sanitario utilizzando la piattaforma tecnologica e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari in modo da poter realizzare il fascicolo sanitario elettronico. La mancata adesione al sistema informativo socio sanitario da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti integra la grave infrazione prevista e sanzionata dai vigenti accordi nazionali di categoria.'.

    1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le necessarie indicazioni operative e definisce le misure conseguenti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia).

    2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 15, 16 e 17 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) si applicano anche nel triennio 2008/2010.

    3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20 dicembre 2005, n. 19 (disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione' - Collegato 2006) si applicano anche negli anni 2007 e 2008.

    4. Alla legge regionale n. 12 settembre 1983, n. 70 (norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) e' apportata la seguente modifica:

  2. il comma 2 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente:

    '2. Per le opere assistite da contributo regionale e' facolta' del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro.'.

    1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'art. 71 della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione).

    2. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e' apportata la seguente modifica:

  3. al comma 5-bis dell'art. 4 le parole 'Limitatamente ai soli comuni' sono sostituite dalle seguenti: 'Limitatamente alle province e ai comuni'.

    1. Alla legge regionale n. 27 dicembre 2006, n. 30 (disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione' Collegato 2007) e' apportata la seguente modifica:

  4. dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 2 e' aggiunta la seguente:

    'f-bis) Fondo per le infrastrutture di cui al complemento di programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006 nel limite degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso.'.

    1. Alla legge regionale n. 4 luglio 1998, n. 11 (riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

  5. dopo la lettera u-sexies del comma 1 dell'art. 3 e' aggiunta la seguente:

    'u-septies) l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione degli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e degli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).';

  6. dopo la lettera h-quater del comma 2 dell'art. 4 e' aggiunta la seguente:

    'h-quinquies) l'istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a DO e negli elenchi regionali delle vigne a IGT e relativo controllo.'.

    1. Alla legge regionale n. 12 gennaio 2002, n. 3 (istituzione dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste ER-SAF) sono apportate le seguenti modifiche:

  7. al fine della riduzione degli oneri degli apparati amministrativi, nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 721 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al comma 3 dell'art.

    4, la parola 'nove' e' sostituita dalla parola 'sette' ed il periodo 'Due dei membri sono nominati su proposta rispettivamente dell'Unione delle province Lombarde e della delegazione lombarda dell'Unione nazionale comuni ed enti montani' e' sostituito dal seguente: 'Uno dei membri e' nominato su proposta dell'Unione delle province lombarde';

  8. al comma 15 dell'art. 4 le parole 'di durata triennale' sono soppresse;

  9. al medesimo fine di cui alla lettera a), al comma 4 dell'art.

    5 la parola 'dodici' e' sostituita dalla parola 'sette'.

    1. Alla legge regionale n. 30 luglio 2001, n. 12 (norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

  10. la lettera e) del comma 3 dell'art. 5 e' sostituita dalla seguente:

    'e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni piu' rappresentative a livello regionale; ';

  11. la lettera f) del comma 3 dell'art. 5 e' sostituita dalla seguente:

    'f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; '.

    1. Alla legge regionale n. 28 ottobre 2004, n. 27 (tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale) sono apportate le seguenti modifiche:

  12. dopo il comma 7 dell'art. 21 e' inserito il seguente:

    '7-bis. I soggetti autorizzati all'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo sono tenuti a stipulare un `assicurazione per la responsabilita' civile valida per il periodo di esercizio dell'impianto.';

  13. il comma 4 dell'art. 23 e' sostituito dal seguente:

    '4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 3, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformita' alle norme forestali regionali, di cui all'art. 11, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 250,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.';

  14. dopo il comma 4 dell'art. 23 e' inserito il seguente:

    '4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque violi le ulteriori norme forestali regionali di cui all'art. 11, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 1.000,00 euro.'.

    1. Ferme restando le disposizioni statali di principio per l'attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione, la carica nell'organo di cui all'art. 2409-duodecies del codice civile delle societa' regionali puo' essere assunta anche da consiglieri regionali. E comunque garantita alle minoranze la designazione di un componente avente preferibilmente i requisiti di cui al quarto comma del medesimo art. 2409-duodecies.

    2. Per l'esercizio finanziario 2007 sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 34/1978 fra le seguenti unita' previsionali di base:

      7.4.0.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari';

      7.4.0.6.207 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.'.

    3. L'allegato elenco E: UPB collegate ai fini delle variazioni compensative (art. 37, comma 3, lettera b), legge regionale n. 34/1978) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico) e' pertanto cosi' integrato:

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  15. al comma 4-bis dell'art. 1 dopo le parole 'del sistema dei navigli' sono aggiunte le seguenti 'e dei corsi d'acqua'.

    Art. 2.

    Residui attivi e passivi 1. I dati presunti, relativi ai...

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