LEGGE 21 agosto 2008, n. 20 - Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia ...

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 31 agosto 2007) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Al comma 28 dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole 'Dipartimento regionale lavori pubblici' con le parole 'Ufficio speciale osservatorio regionale dei lavori pubblici'.

2. All'art. 7-ter della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il comma 3 e' cosi' sostituito:

    '3. L'ufficio costituisce struttura intermedia dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici ed e' articolato in servizi.';

  2. dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

    '12-bis. Con provvedimento dell'ispettore generale dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

  3. al comma 15, primo periodo, dopo le parole 'due anni' sono aggiunte le parole 'ed in caso di prima nomina detto termine puo' essere prorogato di ulteriori anni due.';

  4. al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole 'della commissione' sono aggiunte le parole ', fatto salvo quanto disposto al primo periodo,';

  5. al comma 16 dopo le parole 'amministrazioni di provenienza' e' aggiunto il seguente periodo: 'Ai componenti le commissioni, dipendenti dell'amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2008, in luogo dell'indennita' annua lorda e' corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'art. 36, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'art. 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivo equivalente all'indennita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione'.

    3. Il comma 17 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. li della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    '17. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista e' consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

    4. Dopo il comma 17 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, e' aggiunto il seguente:

    '17-bis. Per le opere degli enti ecclesiastici, il responsabile unico del procedimento e' nominato tra i dipendenti degli enti ecclesiastici stessi aventi i requisiti di legge, e, solo in caso di comprovata assenza, dagli enti locali attuatori.'.

    5. Al comma 1 dell'art. 17-bis della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, le parole 'rubrica ispettorato tecnico lavori pubblici' sono sostituite con le parole 'rubrica dipartimento regionale dei lavori pubblici'.

    6. Il comma 1-bis dell'art. 18 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, e' cosi' sostituito:

    '1-bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali e ad interventi sugli immobili demaniali in uso o di proprieta' regionale, finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui all'art...

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