DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 marzo 2007, n. 24 - Modifica del regolamento di esecuzione relativo all''ordinamento del commercio.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(Provincia di Bolzano) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 27 giugno 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 379, del 5 febbraio 2007;

Emana il seguente regolamento:

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007, registro 1, foglio 18

Art. 1.

  1. La lettera f) del comma 3, dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

    'f) nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda.'.

  2. Il comma 6, dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '6. Nelle localita' montane sprovviste di impianti di distribuzione di carburanti, l'autorizzazione puo' essere rilasciata al comune, se non vi sono altri richiedenti.'.

  3. I commi 7, 7-bis, 8 e 9 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, sono abrogati.

    Art. 2.

  4. Dopo l'art. 20-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' inserito il seguente art. 20-ter:

    'Art. 20-ter Distributori di carburante ad uso privato interno 1. Per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno si intende un complesso unitario costituito da uno o piu' apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti delle imprese. Si considerano impianti ad uso privato interno anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse.

  5. L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante ad uso privato interno sono autorizzati dall'Assessore provinciale competente. Essi non sono soggetti al collaudo della commissione di cui all'art. 23. L'attivazione e' subordinata all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente attestata da tecnici qualificati incaricati dalla ditta stessa...

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