LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2008, n. 1 - Nuova disciplina delle quote latte.

Nuova disciplina delle quote latte.

CAPO IDisposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 12 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o 1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, primo comma, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed in attuazione del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera), la presente legge disciplina l'assegnazione e il trasferimento delle quote latte, nonche' le modalita' di prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino.

CAPO IDisposizioni generali

Art. 2.

D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

  1. produttore, l'imprenditore agricolo, singolo o associato, conduttore di relativa azienda, che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore ovvero effettua consegne all'acquirente;

  2. acquirente, l'imprenditore, singolo o associato, che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione ovvero per cederli ad altre imprese dedite al trattamento e alla trasformazione del latte e di altri prodotti lattiero-caseari;

  3. quota consegne, il quantitativo di riferimento individuale a disposizione del produttore per ogni campagna lattiera ai fini del conferimento del latte ad un acquirente riconosciuto ai sensi dell'art. 12 per essere trattato o trasformato in base ad un contratto di lavorazione;

  4. quota vendite dirette, il quantitativo di riferimento individuale a disposizione del produttore per ogni campagna lattiera ai fini della produzione e della trasformazione del latte in prodotti lattiero-caseari direttamente destinati alla commercializzazione;

  5. latte rettificato, il quantitativo di latte consegnato dal produttore all'acquirente ed adeguato in seguito al raffronto tra il tenore di materia grassa di riferimento assegnato al produttore ed il tenore di materia grassa di periodo risultante dalle analisi effettuate sul latte conferito;

  6. campagna lattiera, il periodo intercorrente tra il 1 aprile e il 31 marzo di ogni anno;

  7. azienda destinata ad alpeggio o mayen, l'azienda con vincolo di destinazione ad alpeggio o mayen derivante dalla normativa regionale in materia;

  8. monticazione, il trasferimento nei mesi estivi delle greggi o delle mandrie nei pascoli di alta montagna.

    CAPO IDisposizioni generali

    Art. 3.

    Modalita' di gestione del regime delle quote latte 1. Ai fini della corretta gestione del regime comunitario delle quote latte, la Regione, i produttori e gli acquirenti si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

    CAPO IIDisciplina dell'assegnazionee dei trasferimenti delle quote latte

    Art. 4.

    Assegnazione e comunicazione delle quote latte 1. Entro il trentesimo giorno precedente l'inizio di ciascuna campagna lattiera, la struttura regionale competente in materia di quote latte, di seguito denominata struttura competente, aggiorna e determina il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, distinto tra consegne e vendite dirette, iscrivendolo, per il tramite del SIAN, nel registro delle quote di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 49/2003.

    1. Anteriormente all'inizio di ciascuna campagna lattiera, la struttura competente comunica a tutti i produttori, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quantitativo individuale di riferimento, aggiornato e determinato ai sensi del comma 1, mediante invio di un certificato in due copie, una delle quali recante la dicitura 'copia per l'acquirente'.

    2. La titolarita' delle quote consegne e delle quote vendite dirette assegnate ai sensi del comma 1 spetta al conduttore della relativa azienda, anche se non proprietario.

      CAPO IIDisciplina dell'assegnazionee dei trasferimenti delle quote latte

      Art. 5.

      Pluralita' di aziende con unico conduttore 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il produttore che conduce piu' di un'azienda nel territorio regionale puo' chiedere alla struttura competente di considerare unitariamente, con effetto dalla campagna lattiera successiva, le quote di tipo consegne o le quote di tipo vendite dirette inerenti alle singole aziende, conservando la facolta' di distribuire liberamente la produzione sulle medesime.

    3. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo, la struttura competente esamina le domande presentate ai sensi del comma 1 e, ricorrendone i presupposti, autorizza la gestione unitaria a partire dalla campagna lattiera successiva, registrando la variazione nel SIAN.

      CAPO IIDisciplina dell'assegnazionee dei trasferimenti delle quote latte

      Art. 6.

      Mobilita' vendite dirette-consegne 1. Entro il 15 dicembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in corso, i produttori possono presentare alla struttura competente motivata domanda per ottenere il passaggio, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.

    4. Il passaggio di cui al comma 1 puo' essere richiesto:

  9. temporaneamente, per un periodo relativo alla campagna lattiera in corso;

  10. in via definitiva, a partire dalla campagna lattiera successiva.

    1. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la struttura competente provvede a comunicare al richiedente l'accettazione o il diniego della stessa e ad aggiornare i relativi quantitativi di riferimento, registrandone le variazioni nel SIAN.

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    Art. 7.

    Trasferimento delle quote latte unitamente all'azienda 1. Nel caso in cui si realizzi un atto o fatto giuridico che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda, ai fini del trasferimento delle quote latte assegnate ai sensi dell'art. 4 al produttore cedente, deve essere presentata alla struttura competente la seguente documentazione:

  11. copia dell'atto di trasferimento, registrato o con documentazione attestante l'avvenuta presentazione per la registrazione;

  12. copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del produttore rilevante;

  13. copia, del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del produttore cedente;

  14. certificazione del latte conferito e rettificato dai contraenti nel periodo oggetto della commercializzazione;

  15. modello, debitamente compilato in ogni sua parte, di trasferimento di azienda con quota.

    1. La struttura competente, verificata la regolarita' della documentazione di cui al comma 1, provvede, entro trenta giorni dalla data di presentazione, a recepire la variazione registrandola nel SIAN e a comunicare al produttore rilevante, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, il quantitativo individuale di riferimento di cui e' titolare.

    2. Il produttore cedente e' tenuto a comunicare il mutamento di cui al comma 1 alle ditte acquirenti cui conferisce latte.

    CAPO IIDisciplina dell'assegnazionee dei trasferimenti delle quote latte

    Art. 8.

    Trasferimento delle quote latte disgiuntamente dall'azienda 1. Il produttore puo' trasferire disgiuntamente dall'azienda, totalmente o parzialmente, la quota assegnatagli a condizione che:

  16. non sia soggetto ad un adeguamento del proprio quantitativo individuale di riferimento che interessi la quota oggetto del trasferimento;

  17. l'azienda dell'acquirente sia ubicata nel territorio regionale;

  18. la produzione lattiera dell'acquirente non superi, per effetto del trasferimento, il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata.

    1. Il produttore, socio di cooperativa o di un'associazione di produttori, che intende trasferire, in tutto o in parte, il proprio quantitativo deve darne comunicazione a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 10 novembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in corso, al legale rappresentante della cooperativa o dell'associazione di appartenenza, che ne espone copia nei locali. Decorsi trenta giorni senza che alcun socio della cooperativa o dell'associazione di appartenenza abbia dichiarato di volersi avvalere del diritto di prelazione, il produttore puo' procedere al trasferimento alle condizioni di cui al comma 1.

    2. I contratti di trasferimento della quota disgiuntamente dall'azienda producono effetto a partire dalla campagna lattiera successiva, a condizione che siano stipulati in forma scritta entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in corso e sono soggetti a registrazione.

    3. Entro il 31 dicembre dell'anno di stipulazione, i contratti di cui al comma 3 devono essere trasmessi alla struttura competente, la quale, entro il 15 febbraio, procede alla validazione degli stessi, con effetto dalla campagna lattiera successiva, e alla contestuale registrazione del trasferimento di quote nel SIAN, dopo aver verificato:

  19. il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3;

  20. l'avvenuta registrazione del contratto.

    CAPO IIDisciplina dell'assegnazionee dei trasferimenti delle quote latte

    Art. 9.

    Affitti di quota 1. Il produttore che ha commercializzato latte o altri prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera in corso puo' affittare disgiuntamente dall'azienda la parte di quota non utilizzata, a condizione che gli affittuari siano produttori in attivita' e conduttori di aziende situate nel territorio regionale che abbiano prodotto e commercializzato nella campagna lattiera in corso.

    1. E' altresi'...

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