Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Assistenza e solidarieta' sociale - Assegno sociale - Reddito rilevante ai fini della concessione - Cumulo dei redditi coniugali - Computo della rendita INAIL percepita dal coniuge inabile - Denunciata disparita' di trattamento, nonche' violazione del diritto alla prestazione assistenzi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso dalla Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra G. C. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 6 dicembre 2006, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore Francesco Amirante:

Uditi l'avvocato Nicola Valente per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con ordinanza del 6 dicembre 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui stabilisce che, per la determinazione del limite di reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale, si deve tenere conto anche della rendita INAIL del coniuge del beneficiario.

    La questione e' sorta nell'ambito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva respinto il ricorso di G.C. volto ad ottenere l'accertamento del proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale, la condanna dell'INPS al ripristino della corresponsione della provvidenza - sospesa in conseguenza del superamento del prescritto limite di reddito, dovuto al computo della rendita INAIL percepita dal coniuge della ricorrente - e la declaratoria di infondatezza della pretesa dell'Istituto di restituzione di quanto, al suddetto titolo, percepito.

    La Corte remittente riferisce che il giudice di primo grado e' pervenuto alla suddetta decisione sul rilievo per cui, dalla lettura della disposizione in oggetto, si desume che il legislatore ha accolto una nozione di reddito rilevante molto ampia (comprensiva anche dei redditi esenti da imposte) ed ha specificato, in modo tassativo, le entrate escluse dal computo, sicche' la rendita INAIL, non essendo stata esclusa, non puo' non essere conteggiata ai suddetti fini.

    Tale interpretazione, che trova riscontro anche nella successiva sentenza della Corte di cassazione 2 febbraio 2006, n. 2312, e' condivisa dal giudice a quo che, sulla base di essa, solleva la questione, precisando, quanto alla rilevanza, che l'accoglimento dell'appello dipende esclusivamente dall'eventuale esclusione della rendita INAIL del coniuge dell'appellante dai redditi rilevanti per la concessione della provvidenza di cui si discute, non essendo in contestazione il fatto che, senza considerare tale entrata, il limite reddituale stabilito dalla legge non sia stato superato.

    Quanto al merito della questione, la Corte remittente sostiene che la disposizione censurata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. poiche', a parita' di risorse patrimoniali e di...

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