Ordinanza del 12 novembre 2007 emessa dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile promosso da Forniture per Pasticceria di Barbieri Rosanna & C. s.a.s. contro Comune di Genova Circolazione stradale - Infrazione del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio in caso di piu' violazioni della stessa disp...

IL GIUDICE DI PACE

Premesso che sono proponibili le questioni di legittimita' costituzionale qui, incidentalmente, sollevate perche' conseguono alla realizzazione del presupposto processuale richiesto dall'art. 1, legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'iniziativa del rimettente e' esplicata nel corso di in un giudizio (C. cost., 28 gennaio 1991, n. 33 ex multis);

sussistono i requisiti per la sua proposizione, ossia:

la rilevanza;

la non manifesta infondatezza;

l'impossibilita' - all'esito del tentativo esperito dal rimettente - di configurare un'interpretazione adeguatrice" ovvero "conforme a Costituzione".

Quanto alla rilevanza:

essa e' intesa come probabilita' che l'eventuale pronuncia della Corte sia in grado di incidere/influire concretamente sul processo principale (cd. "assenza del difetto relativo di rilevanza"), viene sempre piu' considerata, sotto l'aspetto dell'accertamento del requisito relativo all'applicabilita' della norma (nn. 115-125-149-180-255/2001, 240/2002), e, solo dopo, sotto quello della "concreta rilevanza in senso stretto"; da cio' deriva la valutazione della rilevanza sotto due aspetti: come applicabilita' e come influenza (sent. n. 65/1999), richiedendo all'uopo: 1) una congrua motivazione in fatto (sentt. Nn. 194/1999 e 255/2003 , ex plurimis", e, in diritto, sia dell'una che dell'altra, a pena d'inammissibilita' (nn. 19-25-37-53-72-93-211-282-300-317-450-455-460/1999, 97-131-139-147-170-171-179-181-222-236-279-291/2000,21-151/2003. ecc.);

tenuto conto del carattere "istantaneo" dell'accertamento della rilevanza e' preferibile ritenere che il giudice a quo sia convinto - almeno - della ragionevole probabilita' che la norma costituzionalmente dubbia venga applicata, e motivi , in tal guisa ( nei termini infra delineati dallo Scrivente), la propria decisione , per cui la Corte costituzionale parla, a riguardo di "ragionevole possibilita": sent. 277/1998;

il momento determinante per la rilevanza della questione va valutato al momento della decisione della Corte (C. cost., 22 dicembre 1982, n. 235, C. cost., 18 aprile 1983, n. 95,); la qualcosa acquista, ancor, piu' spessore, nel caso in discussione, vista l'incidenza che gli illeciti accertati ma, non ancora, o non, interamente, portati a conoscenza di chi ne e' destinatario, potranno determinare in capo a quest'ultimo;

la lettura dell'art. 23, secondo comma legge n. 1953/1987, fa esplicito riferimento all'ipotesi che il caso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione principale;

quanto alla manifesta infondatezza: dapprima essa era circoscritta entro i termini che richiamano il dubbio, carico di sospetto ed incertezza (sent. n. 161/1977) come condizione psicologica, pur minima, per l'emanazione dell'ordinanza di rinvio, successivamente la predetta nozione si e' ampliata modulandosi secondo le locuzioni "evidente", "certo", "palese", "insanabile contrasto con i principi costituzionali", che paiono piu' idonee ad esprimere una certezza anziche' un dubbio;

cio' ha portato la Corte ad "esigere" dal giudice a quo l'indicazione della "soluzione" del problema di costituzionalita' (sentt. nn. 566/1987, 189-240/1991, 234-357-425/1992, 357-437/1996, 185-418/1997, 265-279-378-397-425-458/1998, 333-372/1999, 201-418/2000, 153-342/2001);

Quanto all'impossibilita' di configurare una "norma adeguatrice" o "conforme a Costituzione":

il rimettente ha accolto l'invito della Corte a tentare "interpretazioni adeguatrici" (sentt . nn. 57-89-237-322/2001, 3-315/2002), ma, in assenza di "diritto vivente", non ha rinvenuto quella "non implausibile" (sentt. nn. 375/2002 , 64/2003), tendendo presente come, non riuscendo a cotanto sforzo, debba...

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