Ordinanza del 14 aprile 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata sul ricorso proposto da Energia Sud S.r.l. ed altra contro Regione Basilicata Ambiente (Tutela dell') - Regione Basilicata - Procedure autorizzatorie in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica (nella specie, autorizzazioni...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 94 del 2005, proposto da: Energia Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Bassi, Mario Bucello, Eduardo Giuliani, Simona Viola, con domicilio eletto presso Eduardo Giuliani avv. in Potenza, piazzale L. Rizzo n. 12;

Contro Regione Basilicata in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fernanda Cariati e Mirella Viggiani, con domicilio eletto in Potenza presso l'Ufficio legale della Regione Basilicata e con l'intervento di A.P.E.R. - Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, rappresentato e difeso dagli avv. Eduardo Giuliani e Cristina Leone, con domicilio eletto presso Eduardo Giuliani avv. in Potenza, piazzale L. Rizzo n. 12, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della Giunta regionale Basilicata 13 dicembre 2004, n. 2920, avente ad oggetto "atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale - Modifiche alla d.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002" pubblicata sul B.U.R. Basilicata n. 92 del 22 dicembre 2004 nonche' di ogni altro atto antecedente, consequenziale o comunque connesso, anche se non conosciuto nonche' il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di motivi aggiunti di impugnativa della nota regionale - dipartimento ambiente, territorio e politiche della sostenibilita' - ufficio compatibilita' ambientale in data 20 luglio 2005, prot. n. 142521/75F avente ad oggetto "completamento e potenziamento del campo eolico nel comune di Corleto Perticara";

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'A.P.E.R.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2008 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

F a t t o e d i r i t t o

La ricorrente societa', specializzata nello sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili, ha a suo tempo installato nel comune di Corleto Perticara un parco eolico composto di 11 aerogeneratori dopo aver dovuto temporaneamente rinunciare all'iniziale progetto di 19 aerogeneratori, dato che solo per 11 era stata dichiarata l'esclusione dalla necessita' di sottoposizione al provedimento di V.I.A. (determine dirigenziali prot. n. 75F2002D1300 dell'11 ottobre 2002 e prot. n. 75F2003D307 del 1° aprile 2003).

Mentre iniziava la realizzazione degli 11 aerogeneratori la ricorrente avviava pure la predisposizione d'un nuovo progetto volto al completamento e potenziamento del suddetto parco eolico.

Nelle more di cio', pero', la Regione Basilicata approvava, con deibera di Giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 2920, un "atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale - Modifiche alla d.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002".

Precisa l'istante che dette linee guida, mediante la creazione di amplissime fasce di rispetto (larghe dai 2 ai 10 km) su una moltitudine assai diversificata e spesso genericamente indicata di luoghi (p.e. aree di nidificazione, grotte, corridoi per l'avifauna e i mammiferi, aree SIC e ZPS, parchi in, via di istituzione, fiumi, laghi etc. etc.), sostanzialmente appongono un vincolo di assoluta irrealizzabilita' delle iniziative eoliche, siano essi impianti nuovi ovvero per i quali pende la procedura di verifica (c.d. "screening") di valutazione di impatto ambientale.

Precisa la ricorrente che il proprio progetto di ampliamento del parco eolico di Corleto Perticara ricade su due fasce chilometriche di rispetto riferite a due siti del tipo SIC (siti ambientali di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale dell'avifauna).

Col presente gravame, notificato il 24 febbraio 2005 e depositato il 7 marzo 2005, si deduce quanto segue.

  1. - Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 10, d.lgs. n. 387/2003 - violazione articolo 41 Costituzione - violazione del principio di proporzionalita' dell'azione amministrativa - eccesso di potere per contraddittorieta' intrinseca e per contraddittorieta' col protocollo di intesa tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e la Conferenza delle regioni per favorire la diffusione delle centrali eoliche, siglato nel dicembre 2002 - violazione e falsa applicazione del P.E.R. della Basilicata approvato con delibera di C.R. n. 220/2001 - sviamento.

    L'atto di indirizzo, in violazione della normativa in rubrica, favorevole all'eolico, scoraggerebbe la produzione di energia elettrica da fonte eolica rendendo in pratica impossibile la installazione di nuovi impianti eolici. La sezione B dell'atto elenca infatti una serie di elementi del territorio (26 tipologie di aree) che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici. Intorno a tali aree l'atto aggiungerebbe poi, in modo arbitrario, fasce di rispetto della larghezza variabile fra i 2 e i 10 chilometri nelle quali l'installazione degli impianti eolici e' assolutamente preclusa.

    Di qui pure la contraddittorieta' di tale disciplina con le premesse dell'atto che proclama il sostegno della regione all'energia eolica.

    Inoltre, in violazione dei principi di proporzionalita' e di ragionevolezza dell'azione amministrativa, si assume che la delibera in questione impone aprioristiche prescrizioni inibitorie dell'attivita' economica.

    Detto sfavore sostanziale per l'energia eolica sarebbe pure in contrasto con gli obiettivi di politica energetica al cui raggiungimento la regione si e' vincolata attraverso l'approvazione del piano energetico regionale che pure assegna un preciso ruolo all'energia eolica;

  2. - Violazione e falsa applicazione degli articoli 117 e 118 Costituzione - violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 d.lgs. n. 387/2003 - violazione e falsa applicazione della l.r. n. 47/1998 - incompetenza - violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - difetto assoluto di istruttoria - falsita' dei presupposti.

    L'atto impugnato non terrebbe conto dell'entrata in vigore del nuovo regime procedimentale autorizzatorio di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, in pratica, precluderebbe alla regione l'adozione di proprie linee guida prima dell'intervento della conferenza unificata nonche' l'elaborazione d'una disciplina del procedimento de quo difforme dallo schema dell'autorizzazione unica.

    Secondo l'art. 12 le regioni hanno infatti la sola facolta' di procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di impianti eolici in attuazione delle linee guida della Conferenza e non prima. Sul punto, anche a ipotizzare un siffatto potere "anticipato", la ricorrente sostiene, che comunque giammai esso potrebbe dare luogo a vincoli indiscriminati e generici; in ogni caso poi eventuali divieti dovrebbero essere puntualmente motivati e comunque avere dietro di se' una istruttoria tecnica; cose queste, viceversa, ambedue assenti nella fattispecie.

    L'atto impugnato poi individua alcuni adempimenti procedurali ulteriori rispetto a quanto disciplinato dal citato articolo 12 contrastanti col principio di semplificazione e di incentivazione delle fonti rinnovabili.

    Neppure, le linee guida in questione, potrebbero considerarsi disciplina attuativa delle norme regionali in tema di V.I.A. dato che la legge regionale n. 47/1998 gia' se ne occupa ampiamente e non affiderebbe alla Giunta regionale compiti di integrazione o di attuazione.

  3. - Violazione del principio di legalita' - incompetenza - violazione dei principi di partecipazione.

    In base all'articolo 12 citato la Giunta regionale, in assenza d'una legge regionale introduttiva d'una disciplina specifica del procedimento di individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti eolici, non avrebbe potuto vincolare...

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