Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Norme della Regione Siciliana - Revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. - Delimitazione territoriale della provenienza dei magistrati cui affidare l'incarico e potere di scelta attribuito esclusivamente all'Amministrazione regionale - Ritenuta violazion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari), promosso con ordinanza del 20 giugno 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Zingale Pino contro il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ed altri, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 20 giugno 2007, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari), il quale dispone: "Al fine di garantire le finalita' di cui al disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile e' scelto dall'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile".

    Il rimettente evidenzia, in punto di fatto, di dover decidere sul ricorso proposto da un consigliere della Corte dei conti in servizio presso la sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, avverso la deliberazione del Consiglio di Presidenza della stessa Corte, assunta nell'adunanza del 17-18 gennaio 2007, che ha respinto l'istanza del magistrato di autorizzazione ad assumere l'incarico di revisore contabile presso la "Riscossione Sicilia" s.p.a. per la durata di tre anni, ed ha indetto una procedura concorsuale riservata ai magistrati della Corte in servizio presso gli uffici aventi sede in Sicilia. Nell'atto di promovimento dell'incidente di costituzionalita' si precisa, altresi', che la predetta nomina era stata richiesta in forza del denunciato art. 3 della legge regionale siciliana n. 21 del 2006 (pubblicata nella G.U.R.S. n. 56 del 7 dicembre 2006, ed entrata in vigore, per disposizione dell'art. 8 della medesima legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione) e che il relativo diniego e' stato cosi' motivato: "Considerato che il Consiglio di presidenza, nell'adunanza del 20 dicembre 2006, ha ritenuto - anche alla luce dei principi esplicitati nella sentenza della Corte costituzionale n. 224/1999, in particolare al punto 9 della parte normativa (recte: motiva) - che detto incarico non sia autorizzabile ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 388/1995, e dei relativi criteri applicativi, approvati con deliberazione n. 227 in data 28 giugno 2002 e successive modificazioni (art. 6, comma 1, lettera c)".

    Il giudice a quo rammenta, poi, che, con ordinanza n. 191 del 6 febbraio 2007, ha emesso provvedimento cautelare con il quale, ritenuto che il ricorso dell'interessato presentava profili di fondatezza, si invitava il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ad un riesame del provvedimento impugnato. Detto organo pronunciava, pero', un nuovo motivato diniego, che veniva impugnato dal ricorrente con la proposizione di motivi aggiunti all'impugnazione originaria, alla quale seguiva ulteriore ricorso anche contro il bando di concorso per il conferimento dell'incarico di revisore contabile della "Riscossione Sicilia" s.p.a. indetto dallo stesso Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

    Cio' posto, il rimettente, assumendo anzitutto di poter sollevare questione di costituzionalita' anche in sede cautelare, sostiene che la rilevanza della questione medesima sarebbe "attestata, innanzitutto, dalla effettiva sussistenza dei profili di danno prospettati dal ricorrente", non essendo ristorabile per equivalente il pregiudizio "ravvisabile nella perdita dell'occasione, per il magistrato interessato, di arricchire la propria esperienza professionale mediante l'effettivo svolgimento di un incarico la cui assunzione riveste profili di alta responsabilita' e di indiscutibile, primario, rilievo per la finanza regionale - specie ove si consideri che la "Riscossione Sicilia" S.p.a. e' ente di nuova costituzione; e che, di conseguenza, garantirebbe al consigliere Zingale l'accrescimento ulteriore della sua gia' ben nota qualita' di esperto della materia della riscossione".

    Peraltro, sussisterebbe anche il fumus boni juris della pretesa, non potendosi condividere l'interpretazione del denunciato art. 3 della legge regionale n. 21 del 2006 seguita dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, che lo stesso "definisce "costituzionalmente orientata" (in quanto essa sarebbe ispirata ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/1999), e che, alla - asserita - possibilita' che l'indipendenza e l'imparzialita' del magistrato siano vulnerate dalla designazione nominativa operata dall'amministrazione regionale, tende a contrapporre una lettura della norma tesa a privilegiare la sussistenza del potere del Consiglio di presidenza di indire una procedura selettiva di tipo concorsuale riservata ai magistrati operanti in Sicilia". Invero, prosegue il giudice a quo, la norma censurata "non sembra far residuare spazi di sorta per l'esercizio di poteri da parte di soggetti diversi dall'amministrazione regionale siciliana, alla quale, inoltre, pare demandare esclusivamente una scelta intuitu personae, svincolata da altri parametri che non quello - previsto dalla stessa norma - del possesso dei requisiti di cui all'art. 2409-quinquies del codice civile"; tant'e' che quando il legislatore regionale ha inteso attribuire il compito di scegliere i revisori dei conti di un ente regionale alla magistratura del quale il soggetto designato avrebbe dovuto essere espressione, "lo ha fatto expressis verbis: e' il caso, ad esempio, dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria)", peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevedeva che i magistrati della Corte nominati revisori dovessero essere scelti fra quelli in servizio in Sicilia, dalla sentenza n. 224 del 1999 della Corte costituzionale.

    Il rimettente sostiene, pero', che la norma denunciata "contrasti con gli articoli 100, terzo comma, Cost., per il quale la legge assicura l'indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo (e, ovviamente, anche...

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