Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Mancata previsione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 2 e 10 della stessa legge promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 6 aprile 2006 dalla Corte militare d'appello di Napoli, del 19 settembre 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 19 febbraio 2007 dalla Corte d'appello di Brescia, del 22 febbraio 2007 dalla Corte d'appello di Venezia e del 22 maggio 2007 dalla Corte d'appello di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 125, 198, 495, 603 e 784 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 15, 26, 35 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte militare d'appello di Napoli (r.o. n. 125 del 2007), nonche' le Corti d'appello di Torino (r.o. n. 198 del 2007) e di Brescia (r.o. n. 495 del 2007) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443 codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato;

che analoga questione e' sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dalle Corti d'appello di Bari (r.o. n. 784 del 2007) e di Venezia (r.o. n. 603 del 2007), che censurano direttamente l'art. 2 della legge n. 46 del 2006;

che le Corti rimettenti, ad eccezione della Corte d'appello di Brescia, censurano, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., anche l'art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina ai procedimenti in corso, stabilendo altresi' che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della legge e' dichiarato inammissibile;

che la Corte militare d'appello di Napoli - chiamata a delibare l'ammissibilita' dell'appello proposto dall'organo dell'accusa avverso una sentenza di assoluzione perche' il fatto non costituisce reato, pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale militare di Napoli -...

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