Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente - Norme della regione Valle d'Aosta - Parchi faunistici - Requisiti e modalita' per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio - Ricorso del Governo - Prospettata violazione della competenza statale esclusiva in materia di 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema' e delle norm...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE. Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 marzo 2007, depositato in cancelleria il 29 marzo 2007 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 23 marzo 2007 e depositato il successivo 29 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 2, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, concernente la custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ed al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

    1.1. - Il ricorrente rileva che, con la citata legge regionale n. 34 del 2006, la Regione Valle d'Aosta ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE, definendo la struttura denominata parco faunistico e/o giardino zoologico e dettando i criteri generali per l'apertura dei parchi medesimi.

    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, poiche' oggetto della normativa comunitaria di settore e della normativa statale di recepimento sarebbe la protezione dell'ambiente, che si configura come "bene unitario, che puo' essere compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza" (come stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 536 del 2002 e n. 67 del 1992), occorrerebbe preliminarmente "verificare se la disciplina dei parchi zoologici, oggetto della direttiva, attenga alla protezione dell'ambiente e, quindi, coinvolga la competenza costituzionale dello Stato (ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s, Cost.)", nonche' "individuare l'ambito di intervento normativo della Regione che non comprometta la salvaguardia del bene unitario".

    A tal fine, il ricorrente prende in esame il preambolo della citata direttiva, quale parametro di riferimento per l'individuazione delle relative finalita' e della verifica del loro corretto recepimento nell'ordinamento interno, osservando come le stesse si realizzino per il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT