Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Reati nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione ad opera della legge n. 266 del 2005 - Inapplicabilita' alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della novella - Denunciata ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - leggefinanziaria 2006), promossi con ordinanza del 14 giugno 2007 dal Tribunale di Pinerolo, con ordinanza dell'11 ottobre 2007 dal Tribunale di Varese e con ordinanza del 19 giugno 2007 dal Tribunale di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 805, 847 e 852 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2007 e n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 14 giugno 2007, il Tribunale di Pinerolo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale prevede che per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

    1.1. - Il rimettente e' investito di un procedimento nel quale piu' persone sono imputate del reato di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, per aver installato e consentito l'uso, in luogo aperto al pubblico, di apparecchi idonei al gioco d'azzardo "o comunque [...] non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 di cui all'art. 110 TULPS", in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 266 del 2005.

    Il giudice a quo si duole che, per effetto della disposizione censurata, la rilevanza penale di tali condotte permanga, nonostante l'art. 1, comma 543, della medesima legge abbia depenalizzato le fattispecie gia' configurate come reato dall'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931.

    A suo avviso, l'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, impedendo "di fare applicazione retroattiva della nuova disciplina contenente l'abolitio criminis", viola l'art. 3 della Costituzione, poiche', in assenza di una sufficiente ragione giustificativa, introduce una deroga al principio di non ultrattivita' della legge penale, sancito dall'art. 2, secondo comma, del codice penale, il quale garantisce l'eguale trattamento dei cittadini nell'applicazione della legge penale.

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, il canone della retroattivita' in mitius rinviene il suo fondamento costituzionale nel principio di uguaglianza, il quale impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla data della loro commissione. Di conseguenza, il principio di retroattivita' della lex mitior, diversamente dal principio di irretroattivita' della norma penale sfavorevole, "deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale", ma solo ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (vengono richiamate le sentenze n. 394 del 2006, n. 80 del 1995, n. 6 del 1978, n. 164 del 1974, nonche' l'ordinanza n. 330 del 1995).

    Il giudice a quo osserva che la piu' recente legislazione ha rafforzato il principio di retroattivita' della legge penale favorevole, estendendolo anche al settore delle violazioni penali finanziarie, nel quale - in forza dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), abrogato dall'art. 24, comma 1, del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 - esso non operava. Peraltro, le contravvenzioni punite dal previgente art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 non erano riconducibili alla nozione di reato finanziario.

    Sulla rilevanza della questione cosi' prospettata non incide, a parere del rimettente, la circostanza che il citato art. 110, comma 9, sia...

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