Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Thema decidendum - Identificazione in base alla sola ordinanza di rimessione - Impossibilita' di scrutinare le ulteriori censure svolte dalle parti del giudizio principale e ritenute manifestamente infondate dal rimettente. Ambiente - Legge delle Regione Emilia-Romagna - Bonifica dei si...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 - ordinamento della professione di maestro di sci - e disposizioni in materia ambientale), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione), promosso con ordinanza del 25 giugno 2007 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sul ricorso proposto dall'E.N.I. s.p.a. - Divisione Refining & Marketing contro il Comune di Migliarino ed altri, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione dell'E.N.I. s.p.a. - Divisione Refining & Marketing e della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Uditi gli avvocati Stefano Grassi e Antonella Persico per l'E.N.I. s.p.a. - Divisione Refining & Marketing, Maria Chiara Lista e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con ordinanza del 25 giugno 2007, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 - ordinamento della professione di maestro di sci - e disposizioni in materia ambientale), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della stessa Regione 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione), il quale stabilisce: "Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati gia' avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio".

  2. - Il rimettente premette che nel giudizio principale l'E.N.I. s.p.a. Divisione Refining & Marketing (di seguito, E.N.I.) - la quale, con delibera della Giunta comunale n. 78 del 18 novembre 2004, aveva ottenuto l'autorizzazione a realizzare gli interventi previsti nel progetto definitivo di bonifica dell'impianto di distribuzione di carburanti sito nel Comune di Migliarino - ha impugnato la nota del Comune di Migliarino del 28 dicembre 2006, n. 12598, con cui quest'ultimo aveva rigettato l'istanza di rimodulazione degli obiettivi di bonifica, in relazione al proprio punto vendita 6060 ubicato nel territorio di detto Comune, presentata per suo conto dalla Petroltecnica s.r.l. il 27 ottobre 2006.

    Il Tar ricorda che il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - di seguito, codice dell'ambiente - ha abrogato l'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), basato sui limiti massimi di concentrazione, al superamento dei quali scattava l'obbligo di bonifica, introducendo, nell'art. 240, le...

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