Ordinanza del 31 gennaio 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Goletta S.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 Imposte e tasse - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanze di rimborso di IRPEG, ILOR e addizionale ILOR risultanti a credito da dichiarazioni presentate in d...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 14102/06, depositato l'11 dicembre 2006:

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG + ILOR 1982, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dalla ricorrente Goletta S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difesa da: prof. dott. Marco Piazza, dott. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio Associato Piazza, galleria Passerella n. 1 - 20122 Milano;

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG + ILOR 1985, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dalla ricorrente: Goletta S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difesa da: prof. dott. Marco Piazza, dott. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio Associato Piazza, galleria Passerella n. 1 - 20122 Milano;

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG + ILOR 1986, contro Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dalla ricorrente: Goletta S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difesa da: prof. dott. Marco Piazza, dott. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano, Studio Associato Piazza, galleria Passerella n.1 - 20122 Milano.

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe la societa' Goletta S.r.l. impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, in relazione all'istanza di rimborso di crediti IRPEG ed ILOR relativi agli anni 1982, 1985 e 1986 spedita a mezzo di raccomandata il 22 luglio 2005 e ricevuta dall'ufficio il 26 luglio 2005.

La ricorrente afferma che nella dichiarazione dei redditi del 29 dicembre 1982, relativa al periodo d'imposta 1981 aveva chiesto il rimborso dell'IRPEG risultante a credito per lire 35.582.000. Anche nella dichiarazione presentata il 28 febbraio 1986, relativa al periodo di imposta 1984-1985 (esercizio a cavallo delle due annate) era risultato un credito di IRPEG di lire 57.509.000, un credito di ILOR per lire 509.000 e un credito per Addizionale ILOR di lire 41.000, crediti dei quali aveva chiesto contestualmente il rimborso. Infine con la dichiarazione del 23 dicembre 1986, relativa al periodo di imposta 1985, aveva chiesto il rimborso di IRPEG risultante a credito per lire 684.000.

Rilevata l'inottemperanza dell'amministrazione finanziaria, il 25 novembre 2004 aveva chiesto informazioni e aveva sollecitato l'esecuzione dei rimborsi. Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente aveva inviato altra raccomandata in data 22 luglio 2005 con nuova richiesta di informazioni e sollecito di pagamento, raccomandata a cui l'Amministrazione non aveva dato alcuna risposta.

Considerato che i crediti di cui si chiedeva il rimborso non erano stati mai contestati e pertanto erano diventati certi, e che nonostante i solleciti inviati dalla ricorrente l'Amministrazione finanziaria non ha ancora provveduto ai rimborsi, contravvenendo all'obbligo di dare informazioni (previsto dagli articoli 5 e 8 della legge n. 241/1990) e di restituire le somme versate in eccedenza (previsto dall'articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973), la ricorrente chiede che l'Agenzia delle Entrate sia condannata al pagamento di Euro 18.376,57 (pari a lire 35.582.000) per Irpeg del 1982; di Euro 29.700,92 (pari a lire 57.509.000) per Irpeg, di Euro 262,88 (pari a lire 509.000) per ILOR ed Euro 21,17 (pari a lire 41.000) per addizionale Ilor, corrispondenti ai crediti risultanti dalla dichiarazione del 1986 relativa ai redditi del 1984; infine di Euro 353,26 (corrispondenti a lire 684.000) per Irpeg del 1985; oltre che degli interessi dovuti per legge sulle predette somme.

Si e' costituito in giudizio l'Ufficio di Milano 1 dell'Agenzia delle Entrate che prospettato le seguenti eccezioni difensive:

"In relazione all'importo di lire 35.582.000 inerente al modello 760/1982, anno 1981, l'Ufficio eccepisce la non spettanza del credito in quanto il rimborso non e' sta to riconosciuto in sede di liquidazione".

"In relazione agli importi risultanti dal modello 760/1985, periodo di imposta 1° agosto 1984 - 31 luglio 1985, lo scrivente precisa che in sede di liquidazione il rimborso IRPEG e' stato riconosciuto nella misura di lire 1.009.000 anziche' di lire 57.509.000. Non sono stati riconosciuti invece i rimborsi ILOR e Addizionale Ilor. In data 17 maggio 2007 e' stato confermato l'esito contabile relativo all'importo di lire 1.009.000 che verra' rimborsato appena ottenuti i fondi necessari".

"In relazione all'importo di lire 684.000 (risultante dalla dichiarazione del 1986 per Irpeg del 1985), l'esito contabile e' stato confermato in data 17 maggio 2007 e verra' rimborsato appena ottenuti i fondi necessari".

Quindi l'ufficio chiede che il ricorso sia rigettato perche' improponibile, inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto.

Con memoria di replica depositata il giorno 11 dicembre 2006 la societa' ricorrente fa rilevare che l'ufficio non puo' negare il diritto al rimborso totale dei crediti "affermando genericamente, e non producendo alcuna prova, che in sede di liquidazione non e' stata riconosciuta la spettanza dei crediti, poiche' trattasi di crediti mai contestati ne fatti oggetto di rettifiche o di accertamento durante il corso di questi ultimi venti anni".

Si tratta di crediti diventati certi proprio perche' mai contestati dall'Amministrazione finanziaria nonostante la possibilita' di farlo sia in sede di liquidazione della dichiarazione, sia in occasione dei solleciti verbali e scritti gia' docu mentati. L'ufficio aveva il dovere di controllare e liquidare le dichiarazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione.

"Il fatto che l'ufficio non abbia effettuato il rimborso non e' dimostrazione dell'inesistenza dei crediti, ma anzi e' proprio il fatto di non avere mai messo in discussione la loro spettanza, nonostante i numerosi solleciti della contribuente, che ne attesta l'esistenza". A questo riguardo la ricorrente richiama i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con le sentenza n. 6245 del 16 marzo 2007, n. 5066 dell'11 marzo 2004, dove si afferma che, quando il contribuente nella dichiarazione dei redditi ha evidenziato un credito di imposta, al fine di ottenere il rimborso non deve compiere altro adempimento ma deve soltanto attendere che l'amministrazione finanziaria eserciti il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte prevista dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, ovvero con lo strumento della rettifica.

Infine la ricorrente fa rilevare che "i crediti ai quali si fa...

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