Ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 29 gennaio 2008 nel procedimento civile promosso da I.N.P.S. contro Arbulla Anteo Previdenza - Pensioni INPS - Maggiorazione pensionistica di lire trentamila mensili attribuita dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 336/1970 (ex combattenti e as...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 920/2007 R. G. L. promossa da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, con sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franca Borla per procura generale alle liti del 7 ottobre 1993 a rogito dott. Franco Lupo notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre 34, presso l'ufficio legale della Sede provinciale, appellante;

Contro Arbulla Anteo, residente in Torino ed ivi domiciliato in via Stefano Clemente n. 6, presso lo studio Stramandinoli e Surace - avvocati associati - in persona dell'avvocato Giuseppe Stramandinoli che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso in primo grado, appellato.

Oggetto: maggiorazione trattamento pensionistico.

L'originario ricorrente, Arbulla Anteo, titolare di pensione con decorrenza dal dicembre 1992, ha evocato in giudizio l'INPS per sentir affermare il suo diritto a percepire la maggiorazione sociale prevista dall'art. 6, legge 15 aprile 1985, n. 140 in favore delle categorie di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche (ex combattenti ed assimilati), maggiorazione originariamente fissata nell'importo di Euro 30.000, nella misura determinata in applicazione del meccanismo di perequazione automatica non a decorrere dalla data di liquidazione della medesima, come viceversa attuato dall'INPS, ma dall'entrata in vigore della norma dell'art. 6 cit., ossia dal 1° gennaio 1985.

Dopo la sentenza del Tribunale di Torino che, in ossequio ad un orientamento interpretativo univoco della Corte di cassazione, cui si e' sempre adeguata anche questa Corte d'appello, ha accolto la domanda del pensionato, e' intervenuto l'art. 2, comma 505 della legge n. 244/2007, in base al quale l'art. 6, comma 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (che appunto prevede l'automatica perequazione della maggiorazione sociale) "si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto".

La parte originariamente ricorrente, oggi appellata, dubita della legittimita' costituzionale di tale norma, in quanto la stessa introdurrebbe evidenti e ingiustificate disparita' di trattamento tra i pensionati per quel che riguarda l'importo della maggiorazione in godimento nello stesso...

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