DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 Luglio 2006, n. 38 - Formazione del trainer del benessere/della trainer del benessere.

Formazione del trainer del benessere/della trainer del benessere.

(Provincia di Bolzano) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 ottobre 2006) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Viste le deliberazioni della giunta provinciale n. 113 del 16 gennaio 2006 e n. 2746 del 24 luglio 2006,

Emana il seguente regolamento:

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2006, registro n. 1, foglio n. 27

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la formazione del trainer del benessere e della trainer del benessere ai sensi dell'art.

53-decies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

Art. 2.

Attivita' 1. Il trainer del benessere esegue le prestazioni che contribuiscono al benessere psichico e fisico del cliente, escluse le prestazioni mediche o riservate ai professionisti sanitari.

  1. Il trainer del benessere e' abilitato a svolgere le seguenti prestazioni: applicazioni di benessere, di tecniche motorie e di metodi di rilassamento, esecuzione di massaggi non terapeutici rilassanti, estetici e stimolanti il senso di benessere, sauna e solarium, consulenza finalizzata ad un modo di vivere sano.

    Art. 3.

    Requisiti 1. Possono esercitare l'attivita' di trainer del benessere coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta', hanno assolto l'obbligo scolastico ed hanno inoltre sostenuto positivamente l'esame di diploma di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, relativo alla qualifica professionale di trainer del benessere.

    Art. 4.

    Iscrizione ai corsi 1. Possono iscriversi al corso di trainer del benessere coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' o rispettivamente hanno assolto l'obbligo formativo. In particolare e' richiesto il possesso di:

    1. una qualifica professionale nell'ambito della cura del corpo (estetista), delle professioni sanitarie e sociali e delle scienze motorie;

    2. un diploma di maturita' o qualifica professionale diverso da quelli di cui alla lettera a) e la frequenza di corsi specifici per un totale di almeno 100 ore.

  2. Gli interessati devono superare il colloquio di ammissione, vertente soprattutto sulle capacita' di relazione sociale, in particolare comunicative ed espressive, e sui requisiti fisici.

    Art. 5.

    Programma dei corsi e degli esami 1. Il programma dei corsi e degli esami per la qualifica di trainer del benessere e' approvato dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 10...

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