Sentenza nº 207 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2012

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione24 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 207

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 25 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2010 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra enti 2010.

Visto l’atto di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ― Con ricorso notificato il 25 ottobre 2010 e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 27 ottobre, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, così come regolato dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), in quanto rientrante nella materia della tutela del paesaggio, affidata alla potestà legislativa primaria di essa Provincia autonoma, nonché che venga conseguentemente annullato il suddetto articolato, nella parte in cui si riferisce alla Provincia autonoma, stante l’affermato contrasto con numerosi parametri statutari e costituzionali.

    L’art. 6, comma 2, infatti, secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con l’art. 8, primo comma, numeri 1), 5), 6), «nonché integrativamente numeri 2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22), 24)», e con l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); nonché con le norme di attuazione dello statuto di autonomia di cui: a) al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); b) al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); c) al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); d) al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali, leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in particolare artt. 2 e 3.

    1.1.― La Provincia autonoma di Trento, preliminarmente, esamina la disposizione oggetto del conflitto, richiamandone il contenuto.

    La norma oggetto di conflitto concerne il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e stabilisce che la Provincia autonoma di Trento debba adottare «entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del decreto stesso».

    1.2.― La Provincia ricorrente premette di essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio», ai sensi dell’art. 8, numero 6), del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché nelle materie indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) del medesimo articolo statutario (quali: ordinamento degli uffici provinciali; urbanistica e piani regolatori; toponomastica; patrimonio storico, artistico e popolare; usi e costumi locali; usi civici; ordinamento delle minime proprietà colturali; porti lacuali; miniere, cave e torbiere; apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; viabilità; acquedotti; lavori pubblici di interesse provinciale; comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; impianti di funivia; agricoltura e foreste; espropriazione per pubblica utilità; opere idrauliche).

    Tali competenze, sottolinea la ricorrente, sarebbero state riconosciute anche dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che, all’art. 8, dispone una specifica salvaguardia, stabilendo che «nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». In ossequio a tale disposizione, recentemente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 226 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui esso – contraddicendo quanto affermato nel sopra ricordato art. 8 – includeva le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Inoltre, l’art. 16 del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972 assegna, nelle stesse materie, alla Provincia autonoma le funzioni amministrative.

    Le previsioni statutarie, poi, prosegue la ricorrente, sono state attuate da una speciale normativa, tra cui, in particolare il d.P.R. n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 115 del 1973, nonché il d.P.R. n. 690 del 1973. Per completezza, la ricorrente ricorda che tali competenze sono state esercitate dalla Provincia autonoma con proprie leggi, tra le quali, in particolare, segnala la legge provinciale 4 marzo 2008, n. l (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), che, al Titolo III, disciplina la tutela del paesaggio e, specificamente, all’art. 68, individua gli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica. Inoltre, prosegue la Provincia autonoma, la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), ha anche previsto specifiche disposizioni relativamente alla carta del paesaggio e alla carta delle tutele paesistiche, in tal modo prevedendo un’efficace e completa disciplina in materia di tutela del paesaggio.

    1.3.― La Provincia autonoma ritiene, conclusivamente, che, con il comma 2 dell’art. 6 del d.P.R. n. 139 del 2010, il legislatore statale sarebbe venuto a vincolare in concreto – sia relativamente ai tempi della propria legislazione, sia in relazione allo stesso contenuto – la potestà legislativa primaria provinciale in tema di tutela paesaggistica con un atto statale di natura regolamentare, laddove la suddetta potestà potrebbe essere condizionata, nei casi previsti, soltanto con atti di normazione primaria dello Stato, violando così le prerogative costituzionali della Provincia previste dal ricordato art. 8, primo comma, numero 6), dello statuto speciale. Al riguardo, la Provincia autonoma di Trento segnala che il disposto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, prevede – come ribadito in più sentenze della Corte – che, nelle materie di competenza provinciale, la stessa legislazione statale non opera direttamente, dovendo la legislazione provinciale essere adeguata «ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale», recati «dai nuovi atti legislativi dello Stato».

    1.4.― Non varrebbe a salvare la norma impugnata dalla lamentata illegittimità, il rilievo che essa viene a qualificare le disposizioni del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, come norme «di grande riforma economico sociale», «inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

    Tale generica qualificazione, difatti, di un intero corpo normativo sarebbe – a detta della Provincia – illegittima, oltre che per l’evidente incongruità ed arbitrarietà, anche perché non corrisponderebbe alla natura del provvedimento.

    Ammesso, poi, che le norme sulla autorizzazione semplificata possano effettivamente attenere ai «livelli essenziali delle prestazioni» di cui alla lettera m) dellart. 117, secondo comma, Cost. affermazione della quale, secondo la ricorrente, si deve dubitare dal momento che nelle sentenze n. 10 e n. 207 del 2010 si è precisato che «la lettera m) consente allo Stato solo di fissare standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto», mentre, con le disposizioni sulla autorizzazione semplificata, non si stabilisce alcuno standard quantitativo o qualitativo di prestazioni, dato che la norma regolamentare oggetto del presente conflitto ha lesclusiva finalità di regolare lo svolgimento della attività amministrativa in una materia di competenza provinciale le Province autonome non...

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