Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Thema decidendum - Questione di costituzionalita' sollevata dalle parti costituite nel giudizio a quo in relazione a parametri diversi da quelli evocati dal rimettente - Inammissibilita'. Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, t...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 4 aprile 2006 dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 842 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di I. S., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza depositata il 4 aprile 2006, pervenuta alla Corte costituzionale - con la prova delle notificazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - il 27 dicembre 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2008, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione;

che la disposizione e' ritenuta lesiva dei parametri costituzionali sopra richiamati, in quanto interpreta l'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e' inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento;

che l'ordinanza di rimessione e' stata emessa nel giudizio vertente tra la signora I. S. e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente ad oggetto il limitato riconoscimento da parte dell'amministrazione, all'atto dell'inquadramento, dell'anzianita' di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale;

che il giudice a quo premette alla formulazione delle censure la ricostruzione del quadro normativo;

che il rimettente ricorda, in particolare, come in attuazione della previsione contenuta nella legge n. 124 del 1999, con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999 (Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124), veniva disposto l'effettivo trasferimento del personale ATA, demandando ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri di inquadramento nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai...

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